(Accordo-art. VI)
                             ARTICOLO VI 
 
                       L'UFFICIO E I SUOI BENI 
 
1. L'Ufficio  gode  dell'immunita'  da  ogni  forma  di  procedimento
giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo  che
nei  casi  particolari  in  cui  il  Direttore   dell'Ufficio   abbia
rinunciato alla immunita' di quest'ultimo. 
 
2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei
seguenti casi specifici: 
 
a) in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da
quelli conclusi in conformita' al regolamento dell'Organizzazione sul
personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione e'
parte; 
 
b)  in  relazione  a  una  domanda  riconvenzionale  o  a  un'istanza
direttamente  connessa  a   un   procedimento   giudiziario   avviato
dall'Ufficio; 
 
c) in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un
sinistro  causato  da  un  veicolo  di  proprieta'  dell'Ufficio,   o
utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del
codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto. 
 
3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi,  ovunque  si  trovino,  sono
immuni   da   perquisizione,   sequestro,   requisizione,   confisca,
espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.