(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Pianificazione delle iniziative 
    Le iniziative  regionali  sono  individuate  nel  rispetto  delle
finalita' di cui all'articolo 1, del presente decreto,  nel  rispetto
dei  modelli   organizzativi   regionali   nella   programmazione   e
realizzazione degli interventi a favore delle  persone  con  disturbo
dello spettro autistico, e degli  elementi  qualificanti  di  seguito
identificati e la loro attuazione  e'  volta  alla  promozione  della
qualita' di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. 
    Le regioni e le province autonome identificano  iniziative  volte
al miglioramento dell'assistenza  alle  persone  con  disturbo  dello
spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita
sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti
sanitarie e socio-assistenziali regionali, quali: 
      a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti
dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita'; 
      b) percorsi per la promozione delle competenze  di  vita  e  di
socializzazione; 
      c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra
l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto
terapeutico  individualizzato,  definiti  all'interno  del   PEI/PAI,
privilegiando gli  interventi  che  prevedono  una  presa  in  carico
integrata, globale e unitaria definita nelle  Unita'  di  valutazione
multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del  Servizio
sanitario nazionale, come definite dal  decreto  del  Ministro  della
salute 23 maggio 2022, n. 77; 
      d) pianificare e  attuare  il  Piano/progetto  individualizzato
attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o  socio-assistenziali)
che prevedano: 
        momenti individuali e in piccoli gruppi volti  allo  sviluppo
delle  autonomie,  abilita'  sociali,   promozione   dello   sviluppo
psicosessuale, e  alla  prevenzione  e  protezione  da  comportamenti
discriminatori e/o bullismo; 
        la  prevenzione,   identificazione   e   il   management   di
comportamenti problematici/emergenze comportamentali; 
        percorsi o progetti a supporto dello sviluppo  di  competenze
lavorative e di autonomia domestica e abitativa; 
      e)  iniziative   o   progetti   finalizzati   a   percorsi   di
socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento; 
      f) iniziative o progetti sperimentali volti alla  formazione  e
all'inclusione lavorativa; 
      g) interventi anche  in  modalita'  gruppale  finalizzati  alla
formazione/confronto/supporto  dei  nuclei  familiari  che  assistono
persone con disturbo dello spettro autistico. 
      h) effettuare il monitoraggio e la verifica degli esiti, almeno
ogni dodici mesi, con particolare riferimento  agli  esiti  di  tipo:
personale (espressione di cio' che e' interessante e desiderabile per
la persona), funzionale (esiti di  percorsi  volti  a  migliorare  il
funzionamento della persona in termini di  comportamenti  socialmente
rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti  a  garantire  sia
una  buona  condizione  di  salute  fisica,  sia  la   riduzione   di
comportamenti-problema, che interferiscono con  una  piena  fruizione
delle opportunita' offerte dalla Comunita'). 
    Le  regioni  e  le  province  autonome  costituiranno  un  gruppo
interregionale con  l'Osservatorio  nazionale  autismo  dell'Istituto
superiore di sanita' per avvalersi, del supporto  tecnico-scientifico
dell'ISS, affinche' gli  interventi  previsti  nel  presente  decreto
siano effettuati  in  accordo  con  le  linee  guida  dell'ISS  e  in
continuita' con le iniziative regionali e le linee d'azione  attivate
finora tramite le precedenti annualita' del Fondo autismo e delineate
nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016. 
    Le regioni e le province  autonome  assicureranno  il  necessario
raccordo con la Cabina di regia. 
Monitoraggio e rendicontazione 
    Le regioni e le province autonome redigono le relazioni di cui al
presente decreto dettagliando chiaramente i seguenti elementi: 
      a) la tipologia di iniziative individuate; 
      b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; 
      c) i soggetti interessati che  sono  stati  coinvolti  (Aziende
sanitarie, Comuni, Enti del terzo settore, etc.); 
      d) le modalita' di attuazione delle iniziative individuate  con
specifico cronoprogramma; 
      e)  i  benefici  attesi,  con  l'indicazione  delle  platee  di
beneficiari stimati; 
      f) le risorse destinate al potenziamento degli interventi  gia'
previsti dalla programmazione regionale. 
    Le regioni e le province autonome comunicano al  Ministero  della
salute il nominativo del referente  regionale  per  l'attuazione,  il
monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative summenzionate.