Allegato 2
Pianificazione delle iniziative
Le iniziative regionali sono individuate nel rispetto delle
finalita' di cui all'articolo 1, del presente decreto, nel rispetto
dei modelli organizzativi regionali nella programmazione e
realizzazione degli interventi a favore delle persone con disturbo
dello spettro autistico, e degli elementi qualificanti di seguito
identificati e la loro attuazione e' volta alla promozione della
qualita' di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico.
Le regioni e le province autonome identificano iniziative volte
al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello
spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita
sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti
sanitarie e socio-assistenziali regionali, quali:
a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti
dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita';
b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di
socializzazione;
c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra
l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto
terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI,
privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico
integrata, globale e unitaria definita nelle Unita' di valutazione
multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio
sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77;
d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato
attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali)
che prevedano:
momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo
delle autonomie, abilita' sociali, promozione dello sviluppo
psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti
discriminatori e/o bullismo;
la prevenzione, identificazione e il management di
comportamenti problematici/emergenze comportamentali;
percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze
lavorative e di autonomia domestica e abitativa;
e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di
socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
f) iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e
all'inclusione lavorativa;
g) interventi anche in modalita' gruppale finalizzati alla
formazione/confronto/supporto dei nuclei familiari che assistono
persone con disturbo dello spettro autistico.
h) effettuare il monitoraggio e la verifica degli esiti, almeno
ogni dodici mesi, con particolare riferimento agli esiti di tipo:
personale (espressione di cio' che e' interessante e desiderabile per
la persona), funzionale (esiti di percorsi volti a migliorare il
funzionamento della persona in termini di comportamenti socialmente
rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti a garantire sia
una buona condizione di salute fisica, sia la riduzione di
comportamenti-problema, che interferiscono con una piena fruizione
delle opportunita' offerte dalla Comunita').
Le regioni e le province autonome costituiranno un gruppo
interregionale con l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto
superiore di sanita' per avvalersi, del supporto tecnico-scientifico
dell'ISS, affinche' gli interventi previsti nel presente decreto
siano effettuati in accordo con le linee guida dell'ISS e in
continuita' con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate
finora tramite le precedenti annualita' del Fondo autismo e delineate
nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016.
Le regioni e le province autonome assicureranno il necessario
raccordo con la Cabina di regia.
Monitoraggio e rendicontazione
Le regioni e le province autonome redigono le relazioni di cui al
presente decreto dettagliando chiaramente i seguenti elementi:
a) la tipologia di iniziative individuate;
b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
c) i soggetti interessati che sono stati coinvolti (Aziende
sanitarie, Comuni, Enti del terzo settore, etc.);
d) le modalita' di attuazione delle iniziative individuate con
specifico cronoprogramma;
e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di
beneficiari stimati;
f) le risorse destinate al potenziamento degli interventi gia'
previsti dalla programmazione regionale.
Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della
salute il nominativo del referente regionale per l'attuazione, il
monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative summenzionate.