(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
    Le  regioni  e  le  province  autonome  costituiranno  un  gruppo
interregionale con  l'Osservatorio  nazionale  autismo  dell'Istituto
superiore di sanita' per avvalersi, del supporto  tecnico-scientifico
dell'ISS, affinche' gli  interventi  previsti  nel  presente  decreto
siano effettuati  in  accordo  con  le  Linee  guida  dell'ISS  e  in
continuita' con le iniziative regionali e le linee d'azione  attivate
finora tramite le precedenti annualita' del Fondo autismo e delineate
nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016. Le regioni e  le  province
autonome assicureranno il necessario raccordo con la Cabina di regia. 
 
Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca (ex art. 3) 
    I progetti di ricerca di base o applicata di cui all'art.  2,  di
durata triennale, devono rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti: 
      a) individuazione di nuovi biomarcatori  precoci  del  disturbo
dello spettro autistico in popolazioni a rischio; 
      b) trial clinici per l'identificazione del profilo di efficacia
e  sicurezza  dell'intervento  e  identificazione  dei  predittori  e
moderatori della risposta  rivolti  al  miglioramento  delle  terapie
disponibili; 
      c)   procedure   per   la    valutazione    e    gestione    di
disturbi/condizioni co-occorrenti; 
      d) messa a punto, sperimentazione, valutazione e diffusione  di
interventi che assicurino la  continuita'  di  cura  nell'arco  della
vita, affrontando  specificamente  la  criticita'  della  transizione
dall'eta' evolutiva all'eta' adulta; 
      e) sperimentazione di modelli di assistenza residenziale e semi
residenziale  e  relativa  valutazione  di  qualita'  dell'intervento
tramite individuazione di specifici indicatori; 
      f)  costruzione  e  relativa  sperimentazione  di  modelli   di
riferimento   per   l'integrazione   scolastica,    la    transizione
dall'istruzione al  lavoro  e  l'inserimento  lavorativo  e  relativa
valutazione della qualita' dell'intervento  tramite  l'individuazione
di specifici indicatori; 
      g)  modelli  alternativi  di  intervento  con  definizione  dei
relativi outcome; 
      h) individuazione e  valutazione  degli  outcome  dei  percorsi
previsti dalle linee guida. 
    Le regioni e  le  province  autonome,  preferibilmente  in  forma
aggregata e coordinandosi tra loro, garantiscono che la procedura per
l'esame dei progetti di ricerca sia svolta in modo da assicurare  una
netta separazione tra la fase  amministrativa  e  di  verifica  delle
procedure  e,  dopo  la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
previsti dal bando, la fase di valutazione sia effettuata  attraverso
peer review. 
    I risultati delle ricerche  condotte  devono  essere  oggetto  di
pubblicazione  su  riviste  internazionali  con  impact   factor.   I
risultati delle sperimentazioni, nel rispetto della  normativa  sulla
privacy, devono essere resi disponibili  su  repository  pubblici  al
fine di agevolare future  attivita'  di  ricerca.  Le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   ne   comunicano   la
pubblicazione al Ministero della salute che ne cura la diffusione sul
proprio sito. 
Risorse  finalizzate  all'incremento  del  personale   del   Servizio
  sanitario nazionale (ex art. 4) 
    Al fine di assicurare  la  piena  attuazione  delle  disposizioni
dell'art. 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni
in materia  di  diagnosi,  cura  e  abilitazione  delle  persone  con
disturbi dello spettro autistico e di assistenza  alle  famiglie»  le
regioni e le province autonome, nell'ambito della  propria  autonomia
gestionale  ed  organizzativa,  e  nel  rispetto  delle  specificita'
territoriali,  a  seguito  di  una  ricognizione  dei  fabbisogni  di
personale, utilizzano le risorse del presente fondo per  l'incremento
del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il  personale
socio-sanitario. 
    Tale incremento e' finalizzato a potenziare la risposta in  tutte
le fasi del processo di  diagnosi,  assistenza  e  (ri-)abilitazione,
monitoraggio e verifica degli esiti, personali e clinici, ivi inclusi
percorsi differenziati per la formulazione e l'attuazione  del  piano
individualizzato e del progetto di vita nell'ambito  della  presa  in
carico integrata con l'area socio-assistenziale definita nelle Unita'
di   valutazione   multidimensionali   presenti    nelle    strutture
territoriali del Servizio  sanitario  nazionale,  come  definite  dal
decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77. 
Risorse finalizzate ad iniziative di formazione (ex art. 4) 
    Le regioni e le province autonome  potranno,  preferibilmente  in
forma  aggregata  e  coordinandosi  tra  loro,  a  seguito   di   una
ricognizione dei fabbisogni formativi  del  personale  coinvolto  nel
perseguimento degli obiettivi della legge  18  agosto  2015,  n.  134
recante «Disposizioni in materia di  diagnosi,  cura  e  abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico  e  di  assistenza
alle famiglie», in  ragione  delle  esigenze  dello  stesso  e  delle
esigenze territoriali, nell'ambito di convenzioni con le universita',
utilizzare le risorse per le seguenti iniziative: 
      frequenza di master universitari di primo e secondo livello  di
durata almeno annuale; 
      frequenza di corsi di perfezionamento universitari; 
      organizzazione   di   corsi   di   perfezionamento   e   master
universitari  di  primo  e  secondo  livello  anche   con   contenuti
appositamente individuati  per  rispondere  alle  esigenze  emerse  a
seguito della ricognizione dei fabbisogni. 
    I contenuti delle predette  iniziative  formative  devono  essere
coerenti con quanto previsto dalle linee guida sulla diagnosi  e  sul
trattamento  dei   disturbi   dello   spettro   autistico   elaborate
dall'Istituto superiore di sanita'. 
Risorse destinate allo sviluppo della rete territoriale e a  progetti
  di vita (ex art. 4) 
    Al  fine  di  assicurare  il  necessario   coordinamento   e   la
continuita' delle iniziative gia' avviate e  di  garantire  la  piena
attuazione delle disposizioni dell'art. 3 della legge 18 agosto 2015,
n.  134  recante  «Disposizioni  in  materia  di  diagnosi,  cura   e
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e  di
assistenza  alle  famiglie»,  le  regioni  e  le  province  autonome,
nell'ambito della propria autonomia gestionale  ed  organizzativa,  e
nel rispetto delle specificita' territoriali, utilizzano  le  risorse
del presente  fondo,  con  il  supporto  dell'Istituto  superiore  di
sanita', allo sviluppo di: 
      1.  una   rete   di   cura   territoriale   con   funzioni   di
riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del  neuro
sviluppo,  nel  quadro  di   un'attivita'   di   sorveglianza   della
popolazione  soggetta  a  rischio  e  della   popolazione   generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei  bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva  neonatale  e  di
neonatologia; 
      2. progetti di vita individualizzati  basati  sul  concetto  di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici,  assistenziali
ed educativi e la continuita' di cura in  tutto  l'arco  della  vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa. 
    Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, le  regioni  e
le province autonome, possono adottare misure volte a: 
      a) istituire e/o potenziare la  presenza  e  la  formazione  di
equipe   multidisciplinari   territoriali   dedicate   ai    disturbi
dell'autismo, garantendo il  coordinamento  degli  interventi  e  dei
servizi per  assicurare  la  continuita'  dei  percorsi  diagnostici,
terapeutici e assistenziali nel corso della vita  della  persona  con
autismo,  nonche'  attivare  o  implementare  centri  di  riferimento
regionali ad altissima specializzazione per la  presa  in  carico  di
bambini, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico; 
      b)  istituire  e/o  potenziare   la   rete   di   coordinamento
territoriale tra pediatri di libera scelta, servizi educativi per  la
prima infanzia, unita' di neonatologia/terapie intensive neonatali  e
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza,  finalizzata  alla
diagnosi precoce e all'intervento attraverso  la  sorveglianza  della
popolazione generale e ad alto rischio; 
      c) promuovere ed attivare programmi di formazione specifici per
il riconoscimento/valutazione/ intervento precoce; 
      d) attivare nei servizi di NPIA e  di  salute  mentale,  Nuclei
funzionali autismo (eta' evolutiva ed eta'  adulta)  e  un'equipe  di
transizione, al fine di implementare un modello innovativo di  lavoro
in rete tra servizi, per la formulazione del  Piano  individualizzato
e, a seguire, del progetto di vita per le persone con disturbi  dello
spettro autistico sulla base del costrutto di Qualita' di vita; 
      e) condividere,  per  il  tramite  dell'Istituto  superiore  di
sanita', formazione ed esercizio di  procedure  e  strumenti  per  la
elaborazione   del   profilo   di   funzionamento   e    del    Piano
individualizzato e del progetto di vita per le Persone nello  spettro
autistico; 
      f)  coordinare  le  iniziative  gia'  avviate  in   base   alle
disposizioni vigenti, quali, fra l'altro: la legge 18 agosto 2015, n.
134 recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico  e  di  assistenza
alle famiglie» ed individuare un razionale utilizzo delle risorse, in
considerazione di tutti i finanziamenti erogati, nonche' la legge  22
dicembre 2021, n. 227,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
disabilita' e i successivi decreti attuativi. 
Monitoraggio e rendicontazione (ex art. 4) 
    Considerata la complessa articolazione delle iniziative  previste
dal presente decreto, al fine di garantire un efficace ed  efficiente
utilizzo delle risorse,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel
rispetto delle specificita' territoriali e  della  propria  autonomia
organizzativa,  assicurano  il  coordinamento,  l'integrazione  e  la
coerenza delle iniziative summenzionate  (incremento  del  personale,
formazione, sviluppo rete territoriale e promozione  di  progetti  di
vita individualizzati). 
    A tal fine, nella delibera di adozione  del  presente  decreto  e
nelle relazioni annuali, illustrano: 
      a) gli esiti delle ricognizioni dei fabbisogni; 
      b) gli obiettivi prefissati rispetto  allo  specifico  contesto
territoriale; 
      c)  le  iniziative  adottate,  per  ognuna   delle   linee   di
finanziamento, mirate  al  complessivo  efficientamento  dei  servizi
offerti ed alla formazione; 
      d) le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate; 
      e) i risultati raggiunti.