Allegato 2 Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione (Art. 12 - Formazione del personale dei Centri tecnici) Disposizioni generali 1. La formazione del personale dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata complessiva di almeno venti ore, in almeno tre giornate, per l'attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione (prima autorizzazione) e di ulteriori quattro ore per l'attivita' su ogni diversa tipologia di tachigrafi (estensioni di attivita' a diverse generazioni di tachigrafi). 2. Per il personale tecnico dei Centri gia' operanti sui soli tachigrafi analogici e' necessario presentare, entro i termini di cui all'art. 26 del presente decreto, l'attestazione di avvenuta frequenza di un corso di formazione di almeno otto ore sulla normativa vigente e sulle caratteristiche tecniche degli strumenti, nonche' su una prova pratica relativa alle operazioni sul tachigrafo analogico. 3. Per il personale tecnico dei Centri gia' operanti sui tachigrafi digitali e, eventualmente, analogici, e' necessario presentare, entro i termini di cui all'art. 26 del presente decreto, l'attestazione di avvenuta frequenza di un corso teorico di formazione di almeno quattro ore (anche a distanza) sulla normativa vigente e sulle caratteristiche tecniche degli strumenti, nonche' un modulo di quattro ore di adeguamento al crono CEE (ove richiesto) con una prova pratica relativa alle operazioni sul tachigrafo analogico. 4. Estensioni delle autorizzazioni - Qualora si intenda ampliare l'attivita' a successive generazioni di tachigrafi e' necessario frequentare un corso di formazione ulteriore come indicato al comma 1 del presente allegato. 5. In caso di aggiornamento della normativa comunitaria o nazionale successivo all'entrata in vigore del presente decreto e relativo all'attivita' per cui e' autorizzato, il Centro tecnico provvede a far eseguire al proprio personale tecnico un corso di formazione di almeno otto ore sulle materie oggetto di innovazione. 6. La periodicita' dell'aggiornamento del personale dei Centri tecnici e' fissata, in ogni caso, ogni trentasei mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato ottenuto. 7. La documentazione che attesta i requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, rilasciata ai sensi della normativa previgente, mantiene la propria validita', ai fini della presentazione delle nuove domande di autorizzazione, per i trentasei mesi successivi al suo rilascio. 1. Centri di formazione 1.1 I soggetti che erogano la formazione dei responsabili tecnici e dei tecnici di cui all'art. 12 del presente decreto sono in possesso dell'attrezzatura didattica prevista al successivo punto 3. 1.2 L'insegnamento presso i soggetti formatori e' reso da tecnici formatori che rispondono ai requisiti previsti al successivo punto 5. 2. Sede di formazione 2.1 Ogni Centro di formazione dispone di una o piu' sedi di formazione idonee allo svolgimento del Corso teorico-pratico, ciascuna dotata dell'attrezzatura didattica prevista al punto 3. 3. Attrezzatura didattica 3.1 La sede di formazione e' dotata di un'aula attrezzata con sistema di video proiezione e, per ogni coppia di partecipanti, di: a) un personal computer e/o un tablet con software che possa eseguire l'attivita' di scarico dei dati, stampa dei rapporti di intervento tecnico; b) idoneo dispositivo per lo scarico dei dati; c) strumentazione di diagnostica per le fasi di calibrazione del tachigrafo; d) un tachigrafo digitale di ogni generazione con apposita strumentazione che ne possa simulare la velocita' variabile; e) strumentazione idonea a realizzare i test pratici dei sistemi DSRC e GNSS ed eventuali nuovi moduli che dovessero essere oggetto di nuove versioni di tachigrafi. 3.2 Il Centro di formazione puo' avvalersi di un Centro tecnico autorizzato per il tachigrafo digitale di ultima generazione e attrezzato con sistemi di misura conformi alla tab.1 del presente allegato, al fine di effettuare esercitazioni pratiche di misura, rilevazione degli errori e calibrazione di tachigrafi digitali di ogni generazione. 3.3 Il programma del corso (di base o di aggiornamento), i nominativi dei docenti e il calendario con le sedi dei corsi sono inviati preliminarmente alle Camere di commercio nel cui territorio i corsi hanno luogo. La Camera potra' effettuare visite nelle giornate in cui sono previsti i corsi, segnalando all'ente di certificazione e al Ministero delle imprese e del made in Italy eventuali violazioni alle diposizioni del decreto. 4. Corso teorico / pratico 4.1 La formazione si articola nei seguenti moduli formativi: 1° modulo (per tutte le prime autorizzazioni): durata ore quattro Normativa vigente Responsabilita' e obblighi legali Panoramica tipologia tachigrafi Requisiti degli ambienti e idoneita' degli strumenti di controllo Procedure e modulistica relative alle autorizzazioni e ai rinnovi Gli adempimenti e gli obblighi del Centro tecnico 2° Modulo «Il tachigrafo digitale + intelligente»: durata ore sedici Il tachigrafo digitale Carte tachigrafiche Pittogrammi Sigilli di sicurezza Stampe, scarico e gestione dati Installazione Pre-programmazione Attivazione Prima taratura Controllo periodico Esercizi pratici su diagnostica omologata Altri interventi tecnici Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi Esame conoscenze teoriche-pratiche Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC Il sensore di movimento Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli Emissione rapporto tecnico di intervento 3° Modulo «Il tachigrafo intelligente»: estensione durata ore quattro Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC Il sensore di movimento Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli Emissione rapporto tecnico di intervento Esame conoscenze teoriche e pratiche 4° Modulo «Il cronotachigrafo CEE»: estensione durata ore quattro Il tachigrafo analogico e relativi modelli Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi Sigilli di sicurezza Esame dei fogli di registrazione Intervento tecnico Riparazione Esame conoscenze teoriche-pratiche 4.2 La formazione minima necessaria per svolgere attivita' sui tachigrafi e' articolata come segue: - per attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione: venti ore (1° modulo + 2° modulo) + modulo formativo di almeno quattro ore per ogni generazione successiva all'intelligente; - per attivita' sui soli crono CEE: otto ore (1° modulo + 4° modulo). 4.3 Limitatamente alla parte teorica, i corsi possono essere erogati anche a distanza, purche' in modalita' sincrona. 4.4 Il Centro di formazione tiene il registro delle presenze del corso. Per l'ottenimento dell'attestato delle conoscenze e' richiesta una frequenza obbligatoria minima pari al 90% delle ore programmate. 4.5 I corsi di formazione e aggiornamento sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5 del presente Allegato. 4.6 La verifica delle conoscenze e' effettuata dal Tecnico formatore a completamento di ciascun modulo del corso teorico-pratico mediante l'esecuzione di un test teorico con almeno venti domande a risposta multipla, formulate casualmente in modo da garantire la diversita' delle stesse tra i vari partecipanti, nonche' tramite l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui almeno una procedura di calibrazione. Il corso s'intende superato laddove il partecipante abbia risposto correttamente ad almeno sedici domande e abbia eseguito correttamente gli esercizi pratici richiesti. All'esito del superamento positivo del corso, il Tecnico formatore rilascia al partecipante un'attestazione, sottoscritta dal Tecnico formatore stesso e dal legale rappresentante del Centro di formazione, da cui risultino le generalita' del partecipante, la dichiarazione di avvenuto superamento del corso, il luogo e la data. 5. Formazione dei tecnici formatori 5.1 I tecnici formatori posseggono i seguenti requisiti. 5.1.1 Per i temi di inquadramento normativo o di natura tecnico amministrativa: a) personale specializzato di fabbricanti di tachigrafi o di fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; b) soggetti gia' abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai Regolamenti 561/2006 e 165/2014 nei corsi per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) che abbiano acquisito competenze inerenti il ruolo e le attivita' dei Centri tecnici; c) soggetti in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado, purche' negli ultimi tre anni abbiano svolto docenze in almeno 9 corsi di formazione destinati al rilascio degli attestati di formazione ai sensi del presente decreto; d) ispettori e assistenti metrici delle Camere di Commercio e funzionari ministeriali che abbiano svolto attivita' amministrativa e di controllo sui Centri tecnici negli ultimi tre anni; e) soggetti accreditati dal Ministero competente ai sensi del decreto direttoriale n. 215 del 12 dicembre 2016 che abbiano acquisito competenze inerenti il ruolo e le attivita' dei Centri tecnici. 5.1.2 Per le materie di natura tecnica afferenti alle operazioni da eseguire sui tachigrafi: a) personale specializzato di fabbricanti di tachigrafi o di fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; b) i soggetti di cui al punto 5.1.1 lettere b), c), d), e), purche' abbiano conseguito un corso di specializzazione con rilascio di attestato. Tale corso e' tenuto da fabbricanti di tachigrafi ed e' cosi' articolato: b.1) durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore, di cui una parte teorica sulle attivita' dei Centri tecnici e una parte operativa da tenersi presso locali debitamente attrezzati o presso un Centro tecnico. b.2) accertamento delle conoscenze per i Tecnici formatori che prevede, per la parte teorica, l'esecuzione di un test a risposta multipla composto da almeno trenta domande, e, per la parte tecnica, l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui almeno una procedura di intervento tecnico e una simulazione di insegnamento; Il corso s'intende superato se il Tecnico formatore ha risposto esattamente ad almeno ventuno delle domande ed eseguito gli esercizi pratici richiesti con esito positivo. b.3) I Tecnici formatori, di cui al presente punto, seguono almeno ogni trentasei mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato di specializzazione ottenuto, o comunque a seguito di intervenute modifiche tecnico-giuridiche nel sistema tachigrafo, un corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore. Tale corso di aggiornamento e' svolto con le medesime modalita' e si intende superato con gli stessi criteri di cui al punto b.2). 5.2 I soggetti che erogano la formazione di cui al punto 5.1.2, lettera b) precedente inviano ogni tre mesi al Ministero e all'Unioncamere le generalita' dei Tecnici formatori abilitati, unitamente alla data dell'abilitazione o dell'avvenuto rinnovo, specificando i moduli frequentati e l'abilitazione/aggiornamento ottenuto.