(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
 
Requisiti minimi dei  Centri  di  formazione,  dei  formatori  e  dei
  programmi di formazione (Art. 12 -  Formazione  del  personale  dei
  Centri tecnici) 
 
    Disposizioni generali 
    1. La formazione del personale dei Centri  tecnici  di  cui  alle
lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto si  articola  in  un
corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata  complessiva
di almeno venti ore, in almeno  tre  giornate,  per  l'attivita'  sui
tachigrafi digitali di ogni generazione (prima autorizzazione)  e  di
ulteriori quattro ore per l'attivita' su ogni  diversa  tipologia  di
tachigrafi  (estensioni  di  attivita'  a  diverse   generazioni   di
tachigrafi). 
    2. Per il personale tecnico dei Centri  gia'  operanti  sui  soli
tachigrafi analogici e' necessario presentare, entro i termini di cui
all'art.  26  del  presente  decreto,  l'attestazione   di   avvenuta
frequenza di  un  corso  di  formazione  di  almeno  otto  ore  sulla
normativa vigente e sulle caratteristiche tecniche  degli  strumenti,
nonche' su una prova pratica relativa alle operazioni sul  tachigrafo
analogico. 
    3.  Per  il  personale  tecnico  dei  Centri  gia'  operanti  sui
tachigrafi  digitali  e,  eventualmente,  analogici,  e'   necessario
presentare, entro i termini di cui all'art. 26 del presente  decreto,
l'attestazione  di  avvenuta  frequenza  di  un  corso   teorico   di
formazione di almeno quattro ore (anche a distanza)  sulla  normativa
vigente e sulle caratteristiche tecniche degli strumenti, nonche'  un
modulo di quattro ore di adeguamento al crono CEE (ove richiesto) con
una prova pratica relativa alle operazioni sul tachigrafo analogico. 
    4. Estensioni delle autorizzazioni - Qualora si intenda  ampliare
l'attivita' a successive  generazioni  di  tachigrafi  e'  necessario
frequentare un corso di formazione ulteriore come indicato al comma 1
del presente allegato. 
    5.  In  caso  di  aggiornamento  della  normativa  comunitaria  o
nazionale successivo all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e
relativo all'attivita' per cui  e'  autorizzato,  il  Centro  tecnico
provvede a far eseguire al proprio  personale  tecnico  un  corso  di
formazione di almeno otto ore sulle materie oggetto di innovazione. 
    6. La periodicita' dell'aggiornamento del  personale  dei  Centri
tecnici e' fissata, in ogni caso, ogni trentasei mesi dalla data  del
rilascio dell'ultimo attestato ottenuto. 
    7. La  documentazione  che  attesta  i  requisiti  di  conoscenza
tecnica  di  ciascun  responsabile  tecnico  e  di  ciascun  tecnico,
rilasciata ai sensi della normativa previgente, mantiene  la  propria
validita',  ai  fini  della  presentazione  delle  nuove  domande  di
autorizzazione, per i trentasei mesi successivi al suo rilascio. 
    1. Centri di formazione 
    1.1 I soggetti che erogano la formazione dei responsabili tecnici
e dei tecnici di  cui  all'art.  12  del  presente  decreto  sono  in
possesso dell'attrezzatura didattica prevista al successivo punto 3. 
    1.2 L'insegnamento presso i soggetti formatori e' reso da tecnici
formatori che rispondono ai requisiti previsti al successivo punto 5. 
    2. Sede di formazione 
    2.1 Ogni Centro di formazione dispone  di  una  o  piu'  sedi  di
formazione  idonee  allo  svolgimento  del   Corso   teorico-pratico,
ciascuna dotata dell'attrezzatura didattica prevista al punto 3. 
    3. Attrezzatura didattica 
    3.1 La sede di formazione e' dotata  di  un'aula  attrezzata  con
sistema di video proiezione e, per ogni coppia di partecipanti, di: 
      a) un personal computer e/o un tablet con  software  che  possa
eseguire l'attivita' di scarico dei  dati,  stampa  dei  rapporti  di
intervento tecnico; 
      b) idoneo dispositivo per lo scarico dei dati; 
      c) strumentazione di diagnostica per le  fasi  di  calibrazione
del tachigrafo; 
      d) un tachigrafo digitale  di  ogni  generazione  con  apposita
strumentazione che ne possa simulare la velocita' variabile; 
      e) strumentazione  idonea  a  realizzare  i  test  pratici  dei
sistemi DSRC e GNSS ed eventuali nuovi moduli  che  dovessero  essere
oggetto di nuove versioni di tachigrafi. 
    3.2 Il Centro di formazione puo' avvalersi di un  Centro  tecnico
autorizzato per  il  tachigrafo  digitale  di  ultima  generazione  e
attrezzato con sistemi di misura conformi  alla  tab.1  del  presente
allegato, al fine di effettuare  esercitazioni  pratiche  di  misura,
rilevazione degli errori e calibrazione  di  tachigrafi  digitali  di
ogni generazione. 
    3.3 Il programma del  corso  (di  base  o  di  aggiornamento),  i
nominativi dei docenti e il calendario con le  sedi  dei  corsi  sono
inviati preliminarmente alle Camere di commercio nel cui territorio i
corsi hanno luogo. La Camera potra' effettuare visite nelle  giornate
in cui sono previsti i corsi, segnalando all'ente di certificazione e
al Ministero delle imprese e del made in Italy  eventuali  violazioni
alle diposizioni del decreto. 
    4. Corso teorico / pratico 
    4.1 La formazione si articola nei seguenti moduli formativi: 
      1° modulo (per  tutte  le  prime  autorizzazioni):  durata  ore
quattro 
        Normativa vigente 
        Responsabilita' e obblighi legali 
        Panoramica tipologia tachigrafi 
        Requisiti degli  ambienti  e  idoneita'  degli  strumenti  di
controllo 
        Procedure e modulistica relative  alle  autorizzazioni  e  ai
rinnovi 
        Gli adempimenti e gli obblighi del Centro tecnico 
      2° Modulo «Il tachigrafo digitale + intelligente»:  durata  ore
sedici 
        Il tachigrafo digitale 
        Carte tachigrafiche 
        Pittogrammi 
        Sigilli di sicurezza 
        Stampe, scarico e gestione dati 
        Installazione 
        Pre-programmazione 
        Attivazione 
        Prima taratura 
        Controllo periodico 
        Esercizi pratici su diagnostica omologata 
        Altri interventi tecnici 
        Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi 
        Esame conoscenze teoriche-pratiche 
        Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente 
        Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC 
        Il sensore di movimento 
        Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente 
        La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS 
        La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli 
        Emissione rapporto tecnico di intervento 
      3° Modulo «Il tachigrafo intelligente»: estensione  durata  ore
quattro 
        Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente 
        Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC 
        Il sensore di movimento 
        Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente 
        La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS 
        La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli 
        Emissione rapporto tecnico di intervento 
        Esame conoscenze teoriche e pratiche 
      4° Modulo  «Il  cronotachigrafo  CEE»:  estensione  durata  ore
quattro 
        Il tachigrafo analogico e relativi modelli 
        Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi 
        Sigilli di sicurezza 
        Esame dei fogli di registrazione 
        Intervento tecnico 
        Riparazione 
        Esame conoscenze teoriche-pratiche 
    4.2 La formazione minima necessaria per  svolgere  attivita'  sui
tachigrafi e' articolata come segue: 
      - per attivita' sui tachigrafi digitali  di  ogni  generazione:
venti ore (1° modulo +  2°  modulo)  +  modulo  formativo  di  almeno
quattro ore per ogni generazione successiva all'intelligente; 
      - per attivita' sui soli crono CEE: otto ore (1°  modulo  +  4°
modulo). 
    4.3 Limitatamente alla parte  teorica,  i  corsi  possono  essere
erogati anche a distanza, purche' in modalita' sincrona. 
    4.4 Il Centro di formazione tiene il registro delle presenze  del
corso. Per l'ottenimento dell'attestato delle conoscenze e' richiesta
una frequenza obbligatoria minima pari al 90% delle ore programmate. 
    4.5 I corsi di formazione e aggiornamento sono svolti da  docenti
in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5  del  presente
Allegato. 
    4.6 La  verifica  delle  conoscenze  e'  effettuata  dal  Tecnico
formatore a completamento di ciascun modulo del corso teorico-pratico
mediante l'esecuzione di un test teorico con almeno venti  domande  a
risposta multipla, formulate casualmente  in  modo  da  garantire  la
diversita' delle stesse tra  i  vari  partecipanti,  nonche'  tramite
l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui  almeno  una  procedura  di
calibrazione. 
    Il  corso  s'intende  superato  laddove  il  partecipante   abbia
risposto correttamente ad almeno  sedici  domande  e  abbia  eseguito
correttamente gli esercizi pratici richiesti. 
    All'esito  del  superamento  positivo  del  corso,   il   Tecnico
formatore rilascia al partecipante un'attestazione, sottoscritta  dal
Tecnico formatore stesso e dal legale rappresentante  del  Centro  di
formazione, da cui risultino  le  generalita'  del  partecipante,  la
dichiarazione di avvenuto superamento del corso, il luogo e la data. 
    5. Formazione dei tecnici formatori 
    5.1 I tecnici formatori posseggono i seguenti requisiti. 
    5.1.1 Per i temi di inquadramento normativo o di  natura  tecnico
amministrativa: 
      a) personale specializzato di fabbricanti di  tachigrafi  o  di
fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; 
      b)  soggetti  gia'  abilitati  all'insegnamento  nelle  materie
correlate ai  Regolamenti  561/2006  e  165/2014  nei  corsi  per  il
conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)  che
abbiano acquisito competenze inerenti il ruolo  e  le  attivita'  dei
Centri tecnici; 
      c) soggetti in possesso almeno  di  diploma  di  istruzione  di
secondo grado, purche' negli ultimi tre anni abbiano  svolto  docenze
in almeno 9 corsi di formazione destinati al rilascio degli attestati
di formazione ai sensi del presente decreto; 
      d) ispettori e assistenti metrici delle Camere di  Commercio  e
funzionari ministeriali che abbiano svolto attivita' amministrativa e
di controllo sui Centri tecnici negli ultimi tre anni; 
      e) soggetti accreditati dal Ministero competente ai  sensi  del
decreto  direttoriale  n.  215  del  12  dicembre  2016  che  abbiano
acquisito competenze inerenti il ruolo  e  le  attivita'  dei  Centri
tecnici. 
    5.1.2 Per le materie di natura tecnica afferenti alle  operazioni
da eseguire sui tachigrafi: 
      a) personale specializzato di fabbricanti di  tachigrafi  o  di
fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; 
      b) i soggetti di cui al punto 5.1.1 lettere  b),  c),  d),  e),
purche' abbiano conseguito un corso di specializzazione con  rilascio
di attestato. 
    Tale corso e' tenuto da fabbricanti di  tachigrafi  ed  e'  cosi'
articolato: 
      b.1) durata complessiva non inferiore a  ventiquattro  ore,  di
cui una parte teorica sulle attivita' dei Centri tecnici e una  parte
operativa da tenersi presso locali debitamente attrezzati o presso un
Centro tecnico. 
      b.2) accertamento delle conoscenze per i Tecnici formatori  che
prevede, per la parte teorica, l'esecuzione di  un  test  a  risposta
multipla composto da almeno trenta domande, e, per la parte  tecnica,
l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui  almeno  una  procedura  di
intervento tecnico e una simulazione di insegnamento; 
      Il corso s'intende superato se il Tecnico formatore ha risposto
esattamente ad almeno ventuno delle domande ed eseguito gli  esercizi
pratici richiesti con esito positivo. 
      b.3) I Tecnici formatori, di cui  al  presente  punto,  seguono
almeno ogni  trentasei  mesi  dalla  data  del  rilascio  dell'ultimo
attestato di specializzazione  ottenuto,  o  comunque  a  seguito  di
intervenute modifiche tecnico-giuridiche nel sistema  tachigrafo,  un
corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore. 
      Tale corso di aggiornamento e' svolto con le medesime modalita'
e si intende superato con gli stessi criteri di cui al punto b.2). 
    5.2 I soggetti che erogano la formazione di cui al  punto  5.1.2,
lettera  b)  precedente  inviano  ogni  tre  mesi  al   Ministero   e
all'Unioncamere  le  generalita'  dei  Tecnici  formatori  abilitati,
unitamente  alla  data  dell'abilitazione  o  dell'avvenuto  rinnovo,
specificando  i  moduli  frequentati  e  l'abilitazione/aggiornamento
ottenuto.