(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE  PER  LE  DEROGHE  AI  DIVIETI  DELLE
  ATTIVITA' IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA. 
 
Trekking 
      a)  la  fruizione  delle  aree  rurali  boscate  o  prative  e'
consentita  esclusivamente  lungo  i  sentieri  inclusi  nella   rete
escursionistica regionale o, comunque, su quelli  segnalati,  nonche'
nelle pertinenze degli edifici; 
      b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente con  cane
a guinzaglio; di conseguenza e'  tassativamente  vietato  lasciare  i
cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette; 
      c)  e'  vietato  uscire  dal  tracciato  dei  sentieri  nonche'
praticare  ogni  tipo  di  attivita'  che  implichi  l'abbandono  del
sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di  apposite  aree
per lo svolgimento delle  attivita'  sportive  outdoor  previste  (ad
esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le
attivita' di pesca sportiva o per  balneazione,  via  d'accesso  alle
palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di
balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili
ai  sensi  delle  normative   nazionali   e   regionali,   i   comuni
individueranno  le  aree  di  Parcheggio  e  i  percorsi  di  accesso
assicurando  la  presenza  delle   cartellonistica   informativa,   i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; 
      d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione,  od
altri provvedimenti normativi, per  specifiche  aree  delimitate,  e'
vietato campeggiare o bivaccare; 
      e) e' obbligatorio  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza e all'arrivo delle  escursioni;  in  particolare  occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole  delle  scarpe  e  delle  gomme
delle biciclette utilizzate  per  l'escursione  e  alla  disinfezione
delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus; 
      f)  gli  automezzi   privati   eventualmente   utilizzati   per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade  asfaltate  o
su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato  parcheggiare
nei prati o in aree dove sia  presente  della  vegetazione),  eccetto
quelli  necessari  allo  svolgimento  di   attivita'   agropastorali,
soccorso, antincendio; 
      g) i  gruppi  e/o  comitive  lungo  i  sentieri,  con  o  senza
accompagnatore o guida,  sono  ammessi  fino  ad  un  numero  massimo
di venti persone; 
      h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in  aree  non
delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate; 
      i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio
delle calzature e riporre  le  calzature  utilizzate  in  un  robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      j)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. 
 
Biking 
    Nell'ambito di questa attivita' occorre: 
      a) provvedere alla disinfezione delle  ruote  delle  biciclette
con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 
      b)  al  termine  dell'attivita'  provvedere  al  cambio   delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un  robusto  sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      c)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      e) per l'accesso ai sentieri e  in  generale  all'attivita'  di
biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di
accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa,  i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. 
 
Pesca dilettantistica 
    Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni la  pesca
dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel  rispetto
delle seguenti misure di biosicurezza: 
      a)  e'  vietato  uscire  dal  tracciato  dei  sentieri  nonche'
praticare  ogni  tipo  di  attivita'  che  implichi  l'abbandono  del
sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi  d'acqua  per  le
attivita' di pesca dilettantistica; 
      b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione,  od
altri provvedimenti normativi, per  specifiche  aree  delimitate,  e'
vietato campeggiare o bivaccare; 
      c) e' obbligatorio  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza  e  all'arrivo  dell'attivita'  di  pesca;  in   particolare
occorrera' provvedere al  prelavaggio  delle  suole  delle  calzature
utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle  stesse
con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual  22  FAO-OIE
African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»); 
      d)  gli  automezzi   privati   eventualmente   utilizzati   per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade  asfaltate  o
su aree adibite a parcheggio dove i  comuni  assicurano  la  presenza
della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e  la
presenza di disinfettanti, garantendo  la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto delle misure di biosicurezza.; e' vietato  parcheggiare  nei
prati o in aree dove sia presente la vegetazione; 
      e)  al  termine  dell'attivita'  provvedere  al  cambio   delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un  robusto  sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      f)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino
a quando le suole  non  risultano  pulite  e  procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. 
 
Competizioni di pesca sportiva 
    L'effettuazione  delle  competizioni  di  pesca   potra'   essere
effettuata nel rispetto delle seguenti misure: 
      a)  tutte  le  auto  saranno  parcheggiate  su  aree  prive  di
vegetazione  (strade  provinciali,  piazze   o   aree   destinate   a
parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati; 
      b)  in  ogni  parcheggio  sara'  presente  un  contenitore  con
copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al  torrente  ed
un altro contenitore per la raccolta degli stessi  al  termine  della
gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore; 
      c) in ogni parcheggio i comuni  assicurano  la  presenza  della
cartellonistica informativa,  di  contenitori  per  i  rifiuti  e  la
presenza di disinfettanti, garantendo  la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto  delle  misure  di  biosicurezza  Sara'  anche  presente  un
distributore  per  la  vaporizzazione/erogazione   di   disinfettanti
efficaci nei confronti del  virus  della  PSA  per  il  lavaggio  dei
copriscarpe prima della loro rimozione,  nonche'  della  suola  degli
stivali utilizzati per la pesca; 
      d) sara' severamente vietato ad ogni  pescatore  o  giudice  di
gara uscire dal settore e poi rientrarvi; 
      e) sara' proibito l'accesso a visitatori o  altre  persone  non
direttamente coinvolte nella competizione. 
 
Attivita' agrosilvocolturali 
    I criteri di concessione  delle  deroghe  per  le  attivita'  del
presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona  di
restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 605/2021 e  successive
modificazioni ed integrazioni: 
      a) l'area di  cantiere  di  attivita'  selvicolturale  e  delle
strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata,  durante
la settimana  precedente  all'inizio  delle  attivita',  al  fine  di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale  all'interno  dell'area
di  lavoro  e  segni  evidenti  di  recente  presenza  di  cinghiali,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna  all'area  di
cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade  sterrate
di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta  da  una
verifica  dell'assenza  di  carcasse  di   cinghiale   nell'area   di
intervento  e  sulle  strade  sterrate  di  accesso;   in   caso   di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o  cinghiali  in
evidente  stato  di  difficolta',  dovra'  esserne   data   immediata
comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio; 
      b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del  vestiario
da  lavoro  utilizzati  nel  cantiere  di   taglio   in   prossimita'
dell'innesto delle strade sterrate di  accesso  al  cantiere  con  la
viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti  attivi
nei confronti del virus della PSA. 
 
Monitoraggio ambientale e faunistico 
      a) al termine dell'attivita' di ricerca  provvedere  al  cambio
delle calzature e riporre  le  calzature  utilizzate  in  un  robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      b)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; 
      c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      d)  e'  necessario  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza e all'arrivo delle  escursioni;  in  particolare  occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme  dei
mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse  con  disinfettanti
attivi nei confronti del virus PSA; 
      e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi  al
luogo di effettuazione delle  attivita'  devono  essere  parcheggiati
preferenzialmente  in  prossimita'  delle  strade  asfaltate,   salvo
evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'. 
 
Ricerca di funghi [e tartufi] 
    Premesso che l'attivita' di ricerca di funghi  all'interno  della
zona di restrizione II di cui sopra e' consentita ai  soli  residenti
nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la
ricerca in zone di potenziale circolazione virale  e  successivamente
recarsi  in  aree  dove  tale   circolazione   non   risulta   ancora
dimostrata), nel corso della stessa, dovranno  essere  assicurate  le
necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del  virus
della PSA, sia attraverso vettori passivi  (cane/i,  autoveicoli  e/o
strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della  popolazione
di suidi selvatici presente nell'area. Nello  specifico,  durante  le
attivita' di ricerca, le persone interessate dovranno: 
      a) munirsi di disinfettanti  attivi  nei  confronti  del  virus
della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad  azione
equivalente) e attrezzature  idonee  alla  disinfezione  di  mezzi  e
strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone
di ricerca dei tuberi e prima di  lasciarle  (nebulizzatori/diffusori
risultano indispensabili); 
      b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da
pulire  e  disinfettare   prima   di   lasciare   l'area   (altamente
raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate); 
      c) evitare contatti diretti  o  indiretti  con  suini  allevati
nelle 48 ore successive all'attivita' di ricerca; 
      d)  riporre  eventuali  indumenti  monouso  utilizzati   (tute,
calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito
un altro  involucro,  e  portarli  via  per  essere  smaltiti  in  un
contenitore per rifiuti; 
      e) rispettare  il  divieto  di  lasciare  sul  campo  qualsiasi
residuo di materiale  potenzialmente  infettante,  compresi  alimenti
portati a seguito; 
      f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di  pulire
e  disinfettare  le  zampe  del  cane/i  presente/i   nell'attivita',
utilizzando spray a base alcolica a  bassa  aggressivita'  (del  tipo
spray igienizzanti mani anti Covid). 
    Nel corso delle attivita', inoltre, il cane dovra' essere  tenuto
al guinzaglio  e  dovranno  essere  accuratamente  evitati  rumori  e
comportamenti che potrebbero causare disturbo della  fauna  presente.
Infine,  si  rammenta  che  dovra'  essere  segnalato   all'Autorita'
competente locale (ACL) ogni eventuale  ritrovamento  di  carcasse  o
parti di carcasse di cinghiale (o  cinghiali  in  evidente  stato  di
difficolta'). Si precisa inoltre che la deroga si  applica  anche  ad
affittuari e proprietari  di  seconde  case  ubicate  nella  zona  di
restrizione II, nel  rispetto  delle  misure  di  biosicurezza  sopra
riportate.