Allegato 2 MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITA' IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA. Trekking a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e' consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche' nelle pertinenze degli edifici; b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette; c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attivita' sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare; e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus; f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' agropastorali, soccorso, antincendio; g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone; h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate; i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Biking Nell'ambito di questa attivita' occorre: a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; b) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attivita' di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Pesca dilettantistica Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni la pesca dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza: a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca dilettantistica; b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare; c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attivita' di pesca; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»); d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.; e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione; e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Competizioni di pesca sportiva L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure: a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati; b) in ogni parcheggio sara' presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore; c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza Sara' anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonche' della suola degli stivali utilizzati per la pesca; d) sara' severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi; e) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione. Attivita' agrosilvocolturali I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 605/2021 e successive modificazioni ed integrazioni: a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio; b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA. Monitoraggio ambientale e faunistico a) al termine dell'attivita' di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; d) e' necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimita' delle strade asfaltate, salvo evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'. Ricerca di funghi [e tartufi] Premesso che l'attivita' di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II di cui sopra e' consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata), nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attivita' di ricerca, le persone interessate dovranno: a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili); b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate); c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attivita' di ricerca; d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti; e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito; f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attivita', utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressivita' (del tipo spray igienizzanti mani anti Covid). Nel corso delle attivita', inoltre, il cane dovra' essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovra' essere segnalato all'Autorita' competente locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficolta'). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.