Allegato 2 Art. 3, comma 4 e art. 8, commi 2 e 4) Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilita' dell'iniziativa di ricerca e sviluppo. A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 2) qualita' delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto, sia in qualita' di proponenti che di prestatori di servizi e di ricerca contrattuale; 3) solidita' economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori: i. capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove: «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; "N': indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni; ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato; B) Qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) fattibilita' tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista; 2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; C) Impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi; 2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.