Allegato 2
Art. 3, comma 4 e art. 8, commi 2 e 4)
Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle
condizioni minime di ammissibilita' dell'iniziativa di ricerca e
sviluppo.
A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e'
valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di realizzazione
del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare
sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente
rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: con particolare riferimento
agli organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto,
sia in qualita' di proponenti che di prestatori di servizi e di
ricerca contrattuale;
3) solidita' economico-finanziaria, valutata sulla base dei
seguenti indicatori:
i. capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato, da
determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove:
«Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma
dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita
dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei
proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo
del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; "N':
indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento
agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di
agevolazioni;
ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da
determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri
e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del
rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da
determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il
fatturato;
v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da
valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il
fatturato;
B) Qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato
sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilita' tecnica: da valutare con riferimento
all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con
particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla
tempistica prevista;
2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo
stato dell'arte nazionale e internazionale;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata,
con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che
si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole
miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
C) Impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base
dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: da valutare in relazione
all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute
positive anche in altri ambiti/settori.
Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi e
le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati
sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.