(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                               Art. 3, comma 4 e art. 8, commi 2 e 4) 
 
Criteri quali-quantitativi per la verifica  della  sussistenza  delle
  condizioni minime di ammissibilita' dell'iniziativa  di  ricerca  e
  sviluppo. 
 
    A) Caratteristiche del  soggetto  proponente.  Tale  criterio  e'
valutato sulla base dei seguenti elementi: 
      1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di  realizzazione
del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne,  da  valutare
sulla  base  delle  competenze  e  delle  esperienze  del  proponente
rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 
      2) qualita' delle collaborazioni: con  particolare  riferimento
agli organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto,
sia in qualita' di proponenti che  di  prestatori  di  servizi  e  di
ricerca contrattuale; 
      3) solidita' economico-finanziaria,  valutata  sulla  base  dei
seguenti indicatori: 
        i. capacita' di rimborsare  il  finanziamento  agevolato,  da
determinare sulla base del  seguente  rapporto:  Cflow/(Fa/N),  dove:
«Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci  della  somma
dei  valori  relativi  al  risultato  di   esercizio   (utile/perdita
dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto  dei
proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»:  indica  l'importo
del finanziamento agevolato determinato ai sensi  dell'art.  6;  "N':
indica  il  numero  degli  anni  di  ammortamento  del  finanziamento
agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di
agevolazioni; 
        ii.  copertura   finanziaria   delle   immobilizzazioni,   da
determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri
e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 
        iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base  del
rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 
        iv.  incidenza  degli  oneri  finanziari  sul  fatturato,  da
determinare sulla base del rapporto tra gli  oneri  finanziari  e  il
fatturato; 
        v.  incidenza  gestione  caratteristica  sul  fatturato,   da
valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e  il
fatturato; 
    B) Qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato
sulla base dei seguenti elementi: 
      1)  fattibilita'   tecnica:   da   valutare   con   riferimento
all'adeguatezza delle  risorse  strumentali  e  organizzative  e  con
particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei  costi  e  alla
tempistica prevista; 
      2) rilevanza dei risultati attesi: da  valutare  rispetto  allo
stato dell'arte nazionale e internazionale; 
      3) grado di innovazione: tipologia  di  innovazione  apportata,
con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda  che
si  tratti  di   notevole   miglioramento   di   processo,   notevole
miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; 
      C) Impatto del progetto. Tale criterio e' valutato  sulla  base
dei seguenti elementi: 
        1)  interesse   industriale:   da   valutare   in   relazione
all'impatto economico dei risultati attesi; 
        2) potenzialita' di sviluppo: da  valutare  in  relazione  al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute
positive anche in altri ambiti/settori. 
    Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori  massimi  e
le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi  sopra  indicati
sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.