ALLEGATO II (articolo 7)
CONTROLLO E MONITORAGGIO
Parte A
Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le
acque destinate al consumo umano.
1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12,
comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli
obiettivi di seguito indicati:
a) individuare le misure piu' adeguate a prevenire e tenere sotto
controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera
idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo,
e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel
punto in cui i valori devono essere rispettati;
b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita' dell'acqua
fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi
di cui all'articolo 4, nonche' i valori parametrici stabiliti
conformemente all'articolo 5, siano rispettati;
2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti:
a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e
sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni
sei anni;
b) possono essere modificati o integrati sia per periodi
transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di
esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti
degli scenari di rischi ambientali, climatici e sanitari.
3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o
una loro combinazione:
a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio
continuo;
c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e lo
stato di manutenzione delle attrezzature;
d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del trattamento,
dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve
le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma
3, lettera c), e all'articolo 9, comma 1.
4. I programmi di controllo riguardano:
a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee
da destinare al consumo umano;
b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento;
c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile;
d) le reti di distribuzione interna;
e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in
contenitori;
f) le acque confezionate
g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2);
h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove
necessario, l'idoneita' delle strutture e del mezzo di trasporto;
i) ogni altra circostanza rilevante per la qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che
la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la
disinfezione stessa;
k) la qualita' dei materiali e dei ReMaF e le condizioni di
conservazione e impiego di questi.
5. I programmi di controllo comprendono anche i programmi di
monitoraggio operativo funzionali principalmente a fornire un
riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi
alla qualita' dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di
adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali
programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo conto dei
risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi
e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono
intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su
prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio.
Il programma di monitoraggio operativo - da applicarsi secondo le
tempistiche di cui all'articolo 6 comma 6 - include il monitoraggio
del parametro della «torbidita' in uscita all'impianto di trattamento
dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi
di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione
non attivi, in conformita' con i valori di riferimento e le frequenze
indicate nella Tabella seguente (non applicabile alle acque
sotterranee in cui la torbidita' e' causata dal ferro e dal
manganese):
Parte di provvedimento in formato grafico
Il programma - da applicarsi secondo le tempistiche di cui
all'articolo 6 comma 6 - include inoltre il la verifica dei seguenti
parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia
dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:
Parte di provvedimento in formato grafico
6. La verifica dei requisiti minimi di qualita' delle acque
destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai
punti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce una
parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto
indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le regioni e province
autonome, avvalendosi delle Autorita' sanitarie e ambientali
territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili,
definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attivita' di
campionamento e analisi per la verifica della conformita' attraverso
le seguenti fasi.
a) Si predispone un elenco di tutte le reti idriche suddivise in
zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo,
ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o le frazioni dei Comuni)
serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita.
b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura.
c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a:
i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma
di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorita'
di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per
l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di
fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi:
- popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura;
- analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9,
con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti
climatici;
- dati dei controlli storici;
- ogni altra informazione rilevante, tra cui deroghe, reclami
delle utenze e dati sulle perdite di rete;
- risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli;
- necessita' di garantire la piu' estesa copertura delle zone
di fornitura nel tempo;
ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni
che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo
per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle
prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 e dell'allegato II,
Parte B.
d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura
del riesame del programma.
e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorita'
competenti e ai gestori idro-potabili, e secondo quanto indicato in
articolo 12 comma 5.
Parte B
Parametri e frequenze di campionamento
1. Elenco dei parametri
Gruppo A
Occorre controllare i seguenti parametri (Gruppo A) secondo la
frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2:
a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri
coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidita',
sapore, odore, pH, e conduttivita';
b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di
controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a), e se
del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema
di fornitura a norma dell'articolo 8 e alla Parte C del presente
allegato.
In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti
quelli elencati di seguito:
a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il
trattamento delle acque.
Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono
considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di
monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione del
rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente all'articolo
8 e alla Parte C del presente allegato. Essi sono sempre sottoposti a
monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1, Parte
2, del presente allegato.
Gruppo B
Al fine di determinare la conformita' ai valori parametrici
stabiliti al presente decreto, occorre monitorare tutti gli altri
parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo
4, eccetto i parametri dell'allegato I, Parte D, con la frequenza
indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa
frequenza di campionamento sia determinata sulla base della
valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata
conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato.
2. Frequenza di campionamento
Tabella 1 - Frequenza minima di campionamento e analisi per il
controllo di conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del
sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene ampliato l'elenco
dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le
frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, se si verifica
una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente
allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli
imposti a norma dell'articolo 12, comma 1
b) e' necessario procedere a monitoraggi supplementari ai fini
dell'articolo 12, comma 12;
c) e' necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera
a), della Parte A al presente allegato;
d) e' necessario aumentare la frequenza di campionamento
conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di
fornitura, nell'ambito dei controlli interni puo' essere ridotto
l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di
campionamento stabilite nella Parte B, ad eccezione dei parametri
fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto I, gruppo A, a
condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento e' determinata
in relazione all'origine del parametro, nonche' alla variabilita' e
alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione,
tenendo conto dell'articolo 4;
b) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di
campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da
campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di
almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi
dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 60%
del valore di parametro;
c) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco
di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai
campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di
almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi
dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 30%
del valore di parametro;
d) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco
di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione e' basata sui
risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei
risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo
umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli
effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al
consumo umano e l'accesso all'acqua sia garantito, come stabilito
all'articolo 1;
e) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di
campionamento di un parametro oppure la rimozione del parametro
dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio
conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate al
consumo umano
I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle condizioni
di cui alle lettere da a) ad e) del punto 2, che siano gia'
disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di
adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del
rischio del sistema di fornitura.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da
garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1
Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni sono prelevati
nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento
per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore
ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato
negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve
essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere
rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad
alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono
prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere
l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un
litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al
tempo fisso di stagnazione e riflettono piu' precisamente le
rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media
assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di
approvvigionamento, cio' non rilevi un minor numero di casi di
infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei
parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere
rispettati, vanno prelevati in conformita' della norma UNI EN ISO
19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo di Legionella nei sistemi di
distribuzione interni sono prelevati nei punti che rappresentano un
rischio di proliferazione di Legionella, nei punti che rappresentano
un'esposizione sistemica a Legionella, o entrambi. A cura del CeNSiA
sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a
Legionella.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione
che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO
5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la
rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformita'
della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).