(Allegato II)
 
                      ALLEGATO II (articolo 7) 
 
                      CONTROLLO E MONITORAGGIO 
 
  Parte A 
 
  Obiettivi generali e requisiti dei programmi di  controllo  per  le
acque destinate al consumo umano. 
 
  1. I programmi di controllo stabiliti  a  norma  dell'articolo  12,
comma 2, per le acque  destinate  al  consumo  umano  assicurano  gli
obiettivi di seguito indicati: 
    a) individuare le misure piu' adeguate a prevenire e tenere sotto
controllo  i  rischi  per  la  salute  umana  in  tutta  la   filiera
idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo,
e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite  nel
punto in cui i valori devono essere rispettati; 
    b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita'  dell'acqua
fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che  gli  obblighi
di  cui  all'articolo  4,  nonche'  i  valori  parametrici  stabiliti
conformemente all'articolo 5, siano rispettati; 
 
  2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti: 
    a) vengono elaborati su base pluriennale,  o  almeno  annuale,  e
sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati  almeno  ogni
sei anni; 
    b)  possono  essere  modificati  o  integrati  sia  per   periodi
transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di
esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a  cambiamenti
degli scenari di rischi ambientali, climatici e sanitari. 
 
  3. I programmi di controllo includono una delle seguenti  misure  o
una loro combinazione: 
    a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; 
    b) misurazioni registrate attraverso un processo di  monitoraggio
continuo; 
    c) verifica delle registrazioni inerenti la  funzionalita'  e  lo
stato di manutenzione delle attrezzature; 
    d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del  trattamento,
dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve
le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7,  comma
3, lettera c), e all'articolo 9, comma 1. 
 
  4. I programmi di controllo riguardano: 
    a) i punti di prelievo delle acque superficiali  e/o  sotterranee
da destinare al consumo umano; 
    b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento; 
    c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile; 
    d) le reti di distribuzione interna; 
    e) gli impianti di confezionamento di acqua  in  bottiglia  o  in
contenitori; 
    f) le acque confezionate 
    g)  le  acque  utilizzate  nelle  imprese  alimentari  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2); 
    h) le acque fornite mediante cisterna,  fissa  e  mobile  e,  ove
necessario, l'idoneita' delle strutture e del mezzo di trasporto; 
    i) ogni altra circostanza rilevante per la qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano; 
    j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando  che
la contaminazione da presenza di sottoprodotti  di  disinfezione  sia
mantenuta al livello piu'  basso  possibile  senza  compromettere  la
disinfezione stessa; 
    k) la qualita' dei materiali e  dei  ReMaF  e  le  condizioni  di
conservazione e impiego di questi. 
 
  5. I programmi  di  controllo  comprendono  anche  i  programmi  di
monitoraggio  operativo  funzionali  principalmente  a   fornire   un
riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi  relativi
alla qualita' dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo  di
adottare rapidamente provvedimenti  correttivi  predeterminati.  Tali
programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo  conto  dei
risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi  pericolosi
e della valutazione del rischio del  sistema  di  fornitura,  e  sono
intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure  di  controllo  su
prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio. 
  Il programma di monitoraggio operativo - da applicarsi  secondo  le
tempistiche di cui all'articolo 6 comma 6 - include  il  monitoraggio
del parametro della «torbidita' in uscita all'impianto di trattamento
dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia  dei  processi
di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi  di  filtrazione
non attivi, in conformita' con i valori di riferimento e le frequenze
indicate  nella  Tabella  seguente  (non   applicabile   alle   acque
sotterranee  in  cui  la  torbidita'  e'  causata  dal  ferro  e  dal
manganese): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il  programma  -  da  applicarsi  secondo  le  tempistiche  di  cui
all'articolo 6 comma 6 - include inoltre il la verifica dei  seguenti
parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia
dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  6. La  verifica  dei  requisiti  minimi  di  qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  ai
punti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce  una
parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto
indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le  regioni  e  province
autonome,  avvalendosi  delle  Autorita'   sanitarie   e   ambientali
territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili,
definiscono nell'ambito del programma di controllo, le  attivita'  di
campionamento e analisi per la verifica della conformita'  attraverso
le seguenti fasi. 
 
  a) Si predispone un elenco di tutte le reti  idriche  suddivise  in
zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo,
ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o  le  frazioni  dei  Comuni)
serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita. 
  b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura. 
  c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a: 
    i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma
di controllo e stabilire criteri per la definizione  della  priorita'
di controllo  sia  in  relazione  alle  zone  di  fornitura  che  per
l'individuazione dei punti  di  prelievo  nelle  specifiche  zone  di
fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi: 
      - popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura; 
      - analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9,
con  particolare  riguardo  ai  rischi   collegati   ai   cambiamenti
climatici; 
      - dati dei controlli storici; 
      - ogni altra informazione rilevante, tra cui  deroghe,  reclami
delle utenze e dati sulle perdite di rete; 
      - risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli; 
      - necessita' di garantire la piu' estesa copertura  delle  zone
di fornitura nel tempo; 
    ii. individuare i punti di prelievo sia per i  controlli  esterni
che per i controlli interni e stabilire la  frequenza  del  controllo
per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo  conto  delle
prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e  14  e  dell'allegato  II,
Parte B. 
  d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura
del riesame del programma. 
  e) Si assicura la diffusione del programma  a  tutte  le  autorita'
competenti e ai gestori idro-potabili, e secondo quanto  indicato  in
articolo 12 comma 5. 
 
  Parte B 
 
  Parametri e frequenze di campionamento 
 
  1. Elenco dei parametri 
 
  Gruppo A 
 
  Occorre controllare i seguenti  parametri  (Gruppo  A)  secondo  la
frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2: 
    a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali,  batteri
coliformi, conteggio delle  colonie  a  22  °C,  colore,  torbidita',
sapore, odore, pH, e conduttivita'; 
    b) altri  parametri  ritenuti  pertinenti  per  il  programma  di
controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a),  e  se
del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul  sistema
di fornitura a norma dell'articolo 8 e  alla  Parte  C  del  presente
allegato. 
  In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti
quelli elencati di seguito: 
    a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina; 
    b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per  il
trattamento delle acque. 
 
  Escherichia  coli  (E.  coli)  ed  enterococchi  intestinali   sono
considerati  «parametri  fondamentali»  e  le   loro   frequenze   di
monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione  del
rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente  all'articolo
8 e alla Parte C del presente allegato. Essi sono sempre sottoposti a
monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1,  Parte
2, del presente allegato. 
 
  Gruppo B 
 
  Al  fine  di  determinare  la  conformita'  ai  valori  parametrici
stabiliti al presente decreto, occorre  monitorare  tutti  gli  altri
parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo
4, eccetto i parametri dell'allegato I, Parte  D,  con  la  frequenza
indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa
frequenza  di  campionamento  sia  determinata   sulla   base   della
valutazione  del  rischio  del  sistema   di   fornitura   effettuata
conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. 
 
  2. Frequenza di campionamento 
 
  Tabella 1 - Frequenza minima di  campionamento  e  analisi  per  il
controllo di conformita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Parte C 
  Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura 
 
  1. Sulla base dei  risultati  della  valutazione  del  rischio  del
sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene  ampliato  l'elenco
dei parametri considerati nel monitoraggio  e  vengono  aumentate  le
frequenze di campionamento stabilite nella Parte B,  se  si  verifica
una qualsiasi delle seguenti condizioni: 
 
    a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di  cui  al  presente
allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli
imposti a norma dell'articolo 12, comma 1 
    b) e' necessario procedere a monitoraggi  supplementari  ai  fini
dell'articolo 12, comma 12; 
    c) e' necessario fornire le garanzie di cui al punto  1,  lettera
a), della Parte A al presente allegato; 
    d)  e'  necessario  aumentare  la  frequenza   di   campionamento
conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b). 
 
  2.  A  seguito  della  valutazione  del  rischio  del  sistema   di
fornitura, nell'ambito dei  controlli  interni  puo'  essere  ridotto
l'elenco dei parametri considerati nel controllo e  le  frequenze  di
campionamento stabilite nella Parte B,  ad  eccezione  dei  parametri
fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto I,  gruppo  A,  a
condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni: 
    a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento  e'  determinata
in relazione all'origine del parametro, nonche' alla  variabilita'  e
alla tendenza a lungo  termine  riguardante  la  sua  concentrazione,
tenendo conto dell'articolo 4; 
    b)  per  quanto  riguarda  la  riduzione   della   frequenza   di
campionamento  minima  di  un  parametro,  i  risultati  ottenuti  da
campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un  periodo  di
almeno tre anni a partire da punti di  campionamento  rappresentativi
dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori  al  60%
del valore di parametro; 
    c) per quanto riguarda la rimozione di un  parametro  dall'elenco
di quelli da sottoporre a  monitoraggio,  i  risultati  ottenuti  dai
campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un  periodo  di
almeno tre anni a partire da punti di  campionamento  rappresentativi
dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori  al  30%
del valore di parametro; 
    d) per quanto riguarda la rimozione di un  parametro  dall'elenco
di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione e' basata sui
risultati  della  valutazione  del  rischio,  che  tiene  conto   dei
risultati del controllo delle fonti di  acqua  destinata  al  consumo
umano e deve confermare  che  la  salute  umana  sia  protetta  dagli
effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque  destinate  al
consumo umano e l'accesso all'acqua  sia  garantito,  come  stabilito
all'articolo 1; 
    e)  per  quanto  riguarda  la  riduzione   della   frequenza   di
campionamento di un  parametro  oppure  la  rimozione  del  parametro
dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del  rischio
conferma  che  nessun  elemento  ragionevolmente  prevedibile   possa
provocare un deterioramento della qualita' delle acque  destinate  al
consumo umano 
 
  I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle  condizioni
di cui alle lettere  da  a)  ad  e)  del  punto  2,  che  siano  gia'
disponibili alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono essere utilizzati  a  decorrere  da  tale  data  al  fine  di
adeguare i controlli  successivi  alla  valutazione  e  gestione  del
rischio del sistema di fornitura. 
 
  Parte D 
  Metodi di campionamento e punti campionamento 
 
  1. I punti di prelievo dei campioni sono  individuati  in  modo  da
garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1 
  Nel caso di una rete di distribuzione, i  campioni  sono  prelevati
nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento
per particolari  parametri  se  si  puo'  dimostrare  che  il  valore
ottenuto  per  i  parametri  in  questione  non  sarebbe   modificato
negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve
essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo. 
 
  2. Il  campionamento  al  punto  in  cui  i  valori  devono  essere
rispettati soddisfa gli obblighi seguenti: 
 
    a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad
alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel,  sono
prelevati dal rubinetto dei  consumatori  senza  prima  far  scorrere
l'acqua. Occorre prelevare un  campione  casuale  diurno  pari  a  un
litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono  al
tempo  fisso  di  stagnazione  e  riflettono  piu'  precisamente   le
rispettive situazioni  nazionali,  come  la  dose  settimanale  media
assunta dai consumatori, a condizione  che,  a  livello  di  zona  di
approvvigionamento, cio' non  rilevi  un  minor  numero  di  casi  di
infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno; 
    b) i campioni  da  utilizzare  per  verificare  l'osservanza  dei
parametri microbiologici nel punto in  cui  i  valori  devono  essere
rispettati, vanno prelevati in conformita' della  norma  UNI  EN  ISO
19458 (scopo B del campionamento). 
 
  3. I campioni  per  il  controllo  di  Legionella  nei  sistemi  di
distribuzione interni sono prelevati nei punti che  rappresentano  un
rischio di proliferazione di Legionella, nei punti che  rappresentano
un'esposizione sistemica a Legionella, o entrambi. A cura del  CeNSiA
sono forniti orientamenti per i metodi di  campionamento  relativi  a
Legionella. 
  4. Il campionamento presso la rete di distribuzione,  ad  eccezione
che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO
5667-5. Per i parametri microbiologici,  i  campionamenti  presso  la
rete di distribuzione vanno  effettuati  e  condotti  in  conformita'
della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).