Traduzione
Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente
Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale (di
seguito denominata «Carta»),
considerato che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare
un'unione piu' stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e
promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio
comune;
considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla
gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici
comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;
considerato che l'evoluzione negli Stati membri ha mostrato
l'importanza capitale di tale principio per l'autonomia locale;
considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con
disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione
degli affari pubblici delle collettivita' locali;
tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa
sull'accesso ai documenti ufficiali approvata dal Consiglio dei
ministri il 27 novembre 2008;
tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al
terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa
(Varsavia, 16 e 17 maggio 2005),
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali
1. Le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta
alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una
collettivita' locale.
2. Il diritto di partecipare agli affari di una collettivita'
locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o
influenzare l'esercizio delle competenze di una collettivita' locale.
3. La legge stabilisce le misure per facilitare l'esercizio di
questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone
o gruppi, la legge puo' prevedere misure specifiche adeguate a
determinate situazioni o categorie di persone. In accordo con gli
obblighi costituzionali e internazionali dello Stato contraente, la
legge puo' in particolare prevedere misure specifiche riservate ai
soli elettori.
4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi
cittadini il diritto di partecipare, in qualita' di elettori o
candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea
della collettivita' locale in cui risiedono.
4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad
altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide
conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri
obblighi giuridici internazionali.
5.1 Formalita', condizioni o restrizioni all'esercizio del
diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale devono
essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi
giuridici internazionali della Parte contraente.
5.2 La legge stabilisce le formalita', le condizioni e le
restrizioni necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di
partecipare non comprometta l'integrita' etica e la trasparenza
nell'esercizio delle competenze delle collettivita' locali.
5.3 Qualsiasi altra formalita', condizione o restrizione deve
essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero
democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una societa'
democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi
internazionali della Parte contraente.