Art. 2.
Misure per l'attuazione del diritto di partecipare
1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a
permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli
affari delle collettivita' locali.
2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono:
i. il conferimento alle collettivita' locali della competenza
di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di
partecipare enunciato nel presente Protocollo;
ii. l'effettiva definizione di:
a) procedure di partecipazione della popolazione che possono
includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni
e, se la collettivita' locale e' fortemente popolata o
geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di
prossimita',
b) procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli
obblighi giuridici internazionali della Parte contraente, per
l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le
collettivita' locali,
c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di
persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione, e
d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a
reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettivita'
locali e dei servizi pubblici locali;
iii. l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di
partecipare enunciato nel presente Protocollo.
3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in
base al tipo di collettivita' locale, a seconda delle dimensioni e
delle competenze.
4. Le collettivita' locali sono consultate per quanto possibile,
in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di
pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per
permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli
affari di una collettivita' locale.