Art. 3.
Collettivita' a cui si applica il Protocollo
Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di
collettivita' locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia,
ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione, puo' designare le
categorie di collettivita' locali e regionali alle quali intende
limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo
di applicazione del presente Protocollo. Essa puo' anche includere
altre categorie di collettivita' locali o regionali nel campo di
applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.