Art. 4.
Applicazione territoriale
1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione,
indicare il o i territori in cui si applica il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte contraente puo', in qualsiasi altro momento
successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente
Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il
Protocollo entra in vigore in tale territorio il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data
di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 1 o 2 puo'
essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in tale
dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.