Art. 5.
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri
del Consiglio d'Europa firmatari della Carta. E' sottoposto a
ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio
d'Europa puo' ratificare, accettare o approvare il presente
Protocollo soltanto se ha precedentemente o contemporaneamente
ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data
alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso
il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformita'
alle norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo
consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.