Art. 7.
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati
membri del Consiglio d'Europa:
a) ogni firma;
b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione
o di approvazione;
c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in
conformita' all'articolo 5;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3;
e) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione al
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato
negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno
degli Stati membri del Consiglio d'Europa.