(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                           DOCUMENTO UNICO 
 
                      «Prosciutto di Carpegna» 
 
                         n. UE: PDO-IT-1496 
 
                         DOP (X)     IGP ( ) 
 
  1. Denominazione: 
      «Prosciutto di Carpegna». 
  2. Stato membro o Paese terzo: 
      Italia. 
  3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare: 
    3.1. Tipo di prodotto 
      Classe 1.2  Prodotti  a  base  di  carne  (riscaldati,  salati,
affumicati, ecc) 
    3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica  la  denominazione
di cui al punto 1 
      Il «Prosciutto di Carpegna» e' un prosciutto crudo  stagionato,
ottenuto dalla lavorazione di cosce di suino pesante che  si  protrae
per un periodo non inferiore a  quattordici  mesi  nell'ambito  della
zona geografica delimitata. 
      Alla fine della lavorazione  il  «Prosciutto  di  Carpegna»  si
presenta di forma tondeggiante, non globosa, tendente al piatto,  con
sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca e  di  peso
non inferiore a 8 kg. 
      L'aspetto  al  taglio  e'  di   colore   tendenzialmente   rosa
salmonato, con adeguata quantita' di grasso solido, di colore  bianco
e bianco-rosato. Il  profumo  e'  delicato  e  penetrante,  di  carne
stagionata, il gusto e' delicato e fragrante,  la  consistenza  delle
carni e' tenera ed elastica. 
      Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono:  l'umidita'
percentuale compresa  nell'intervallo  tra  57  e  63%;  il  rapporto
sale/umidita' (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale
in cloruro di sodio e la percentuale di umidita') compreso tra 7,8  e
11,2; il rapporto umidita'/proteine (quoziente del  rapporto  tra  la
percentuale di umidita' e la percentuale di proteine totali) compreso
nell'intervallo tra 1,9 e 2,5 e l'indice di proteolisi  (composizione
percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico
- TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a  24  e
non superiore a 31. 
      Il «Prosciutto di Carpegna»  puo'  essere  immesso  al  consumo
intero,  disossato  -  sia   pressato   che   «all'addobbo»,   previa
asportazione totale dello stucco applicato durante la stagionatura  e
delle  porzioni  grasse  esterne  superflue   -   porzionato   previo
affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera  modificata.
Per l'affettamento e confezionamento  del  «Prosciutto  di  Carpegna»
deve essere impiegato prosciutto stagionato per almeno quindici mesi. 
    3.3. Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e  materie
prime (solo per i prodotti trasformati) 
      Gli alimenti per i suini provengono dalla  zona  geografica  di
allevamento. Tuttavia, in certe annate  puo'  accadere  che  non  sia
tecnicamente possibile ottenere il 100% degli alimenti per i suini  a
livello locale per motivi climatici e commerciali. In questi casi,  a
garanzia del legame con il territorio, e' assicurato  che  almeno  il
50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale,
proviene dalla zona geografica di allevamento. 
      Le esigenze correlate con la  specificita'  del  tipo  genetico
impiegato e con la finalizzazione delle materie prime ottenute  dalle
carcasse dei suini pesanti necessari all'elaborazione del «Prosciutto
di  Carpegna»  annoverano  le   modalita'   di   allevamento   e   di
alimentazione di animali appartenenti alla grande tradizione italica,
che ha originato la prassi finalizzata ad  accrescimenti  moderati  e
protratti nel tempo, ancorche' mirati ad una pezzatura elevata;  tali
requisiti sono ottenuti coordinando  gli  obiettivi  della  selezione
genetica, l'eta' minima ed  il  peso  dei  capi  da  macello  con  un
apposito protocollo alimentare. 
      In tale ambito, secondo le prescrizioni del  disciplinare,  gli
alimenti  consentiti,  le  loro   quantita'   e   le   modalita'   di
somministrazione  sono  differenziati  sulla  base  della   fase   di
allevamento, in ragione dell'eta' e del peso degli animali. 
      Nella fase di svezzamento, l'alimentazione e' costituita  dalle
materie  prime   ammesse   dalla   normativa   dell'UE,   concernente
l'alimentazione  animale.  E'  ammessa   l'integrazione   vitaminica,
minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego  di  additivi
nel rispetto della normativa vigente. 
      Nella fase di magronaggio sono consentite le  seguenti  materie
prime: farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed, granturco,
sorgo, orzo, frumento,  triticale,  silomais,  pastone  integrale  di
spiga di granturco, pastone di granella e/o pannocchia di  granturco,
cereali minori, cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione  del
frumento, panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina
di semidi lino, mangimi di farina  di  semi  di  lino,  polpe  secche
esauste di bietola, residui della spremitura della frutta  e  residui
della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele, siero
di latte, latticello, trebbie e solubili  di  distilleria  essiccati,
erba medica essiccata ad alta temperatura, melasso, prodotti ottenuti
per estrazione dai semi di soia, prodotti ottenuti per estrazione dai
semi di girasole, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza,
farina di germe di granturco,  pisello,  altri  semi  di  leguminose,
lieviti, lipidi con punto di fusione  superiore  a  36°C,  farina  di
pesce, soia integrale tostata e/o panello di soia. 
      L'alimentazione nella fase di magronaggio deve, inoltre,  tener
conto delle seguenti specifiche: sono ammessi l'utilizzo di minerali,
l'integrazione con vitamine e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto
della normativa vigente dell'Unione europea; la presenza di  sostanza
secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale. 
      Nella fase di  ingrasso,  devono  essere  rispettate  tutte  le
specifiche previste per la  fase  di  magronaggio,  con  le  seguenti
eccezioni: la presenza di sostanza secca da cereali non  deve  essere
inferiore al 55% di quella totale; sono escluse le materie prime soia
integrale tostata e/o panello di soia e farina di pesce. 
      L'alimento, a base di cereali, puo' essere  presentato  sia  in
forma liquida (broda o pastone e, per tradizione, con siero di  latte
e/o latticello) che in forma secca. Ai fini di ottenere un grasso  di
copertura di buona qualita', nell'alimento e' consentita una presenza
massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari  al  5%  della
sostanza secca della somministrazione. Siero di latte  e  latticello,
rispettivamente sottoprodotti della lavorazione della cagliata e  del
burro, non devono superare, assommati, i  15  litri  capo/giorno.  Se
associato a borlande di melasso il contenuto  totale  di  Azoto  deve
essere inferiore al  2%.  Misure  attuative  delle  prescrizioni  del
disciplinare sono state nel tempo definite dal sistema  ufficiale  di
controllo. 
      Per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» sono utilizzate
esclusivamente  cosce  fresche  ottenute  da  suini  nati,  allevati,
macellati  e  sezionati  nel  territorio  delle  Regioni   Lombardia,
Emilia-Romagna e Marche con l'impiego di suini figli di: 
        verri delle razze tradizionali Large white italiana, Landrace
italiana e Duroc italiana cosi' come migliorate dal Libro genealogico
italiano, in purezza o tra loro  incrociate,  e  scrofe  delle  razze
tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in  purezza  o
tra loro incrociate; 
        verri delle razze tradizionali  di  cui  alla  lettera  a)  e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano  da
schemi di selezione e/o incrocio di razze  Large  white,  Landrace  e
Duroc  attuati  con  finalita'  compatibili  con  quelle  del   Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
        verri  e  scrofe  di  altri  tipi  genetici  purche'   questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large  white,
Landrace e Duroc attuati con finalita'  compatibili  con  quelle  del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
        verri degli altri tipi genetici di  cui  alla  lettera  c)  e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a). 
      Non  possono  essere  utilizzate   le   cosce   suine   fresche
provenienti da: 
        verri e scrofe; 
        suini portatori  di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento alla sensibilita'  agli  stress  (PSS  -  Porcine  stress
sindrome). 
      Le caratteristiche proprie del suino  pesante  selezionato  dal
Libro genealogico italiano trovano riscontro anche nelle  prerogative
definite  dalla  normativa  dell'Unione   europea,   concernente   la
classificazione   commerciale   delle   carcasse   suine;   peraltro,
nell'ambito  dei  medesimi  criteri  di  classificazione,   risultano
ammissibili solo le cosce ottenute  da  carcasse  classificate  nelle
classi «U», «R», «O». 
      I suini adulti utilizzabili per la preparazione  della  materia
prima del «Prosciutto di Carpegna» sono avviati alla  macellazione  a
una eta' non inferiore  ai  dieci  mesi.  Possono  essere  utilizzate
carcasse con peso compreso fra un minimo di 110,1  chilogrammi  e  un
massimo di 168,0 chilogrammi, con adeguata prova della loro origine e
provenienza; sono quindi ottenute ed utilizzate cosce  rifilate  (con
taglio corto) di peso unitario non inferiore a 12 kg e  con  adeguato
spessore di grasso di copertura. 
      Non e' ammessa la lavorazione  di  cosce  suine  che  risultino
ricavate da suini macellati da oltre centoventi ore. 
    3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata 
      Le operazioni di lavorazione e di stagionatura del  «Prosciutto
di Carpegna» DOP devono avvenire nel territorio del comune  censuario
ed amministrativo di Carpegna, (Provincia di  Pesaro-Urbino,  Regione
Marche). 
    3.5. Norme specifiche in materia di  affettatura,  grattugiatura,
confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce  la  denominazione
registrata 
      Il «Prosciutto di Carpegna» viene commercializzato intero,  con
osso, disossato, ovvero affettato e confezionato. Se disossato,  puo'
essere tradizionalmente  preparato  «pressato»  ovvero  «all'addobbo»
previa asportazione dello stucco e dei grassi esterni  superflui  (la
distinzione e' dovuta alle  modalita'  di  presentazione  finale  del
prosciutto comunque disossato, che  puo'  essere  confezionato  sotto
vuoto previa pressatura meccanica superficiale ovvero previa legatura
delle carni tendenzialmente riavvolte). Se viene pre-affettato,  puo'
essere successivamente condizionato sia sottovuoto che  in  atmosfera
modificata:  in  questi  casi,  il  prosciutto  deve  comunque  avere
conseguito almeno una stagionatura di quindici mesi. 
      Le fasi di porzionamento, affettamento e confezionamento  e  le
relative  operazioni  all'attribuzione  della   DOP   al   prosciutto
stagionato possono avvenire ovunque,  purche'  dette  operazioni  non
incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche  del
prodotto tutelato e  siano  idonee  ad  assicurare  l'identificazione
certa dello stesso e la sua rintracciabilita'. 
    3.6. Norme specifiche relative all'etichettatura 
      Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al consumo provvisto  di
apposito contrassegno recante la dicitura  «Prosciutto  di  Carpegna»
apposto con marchiatura a fuoco. 
      La  designazione  della  denominazione  di   origine   protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere  fatta  in  caratteri  chiari  e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione
«denominazione di origine protetta». 
      Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.  E'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista. 
  4. Delimitazione concisa della zona geografica 
      L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona tradizionalmente vocata, delimitata dagli  attuali  confini  del
comune  censuario  ed  amministrativo  di  Carpegna,   Provincia   di
Pesaro-Urbino,  Regione  Marche,  con  l'impiego  di  materia   prima
ottenuta  da  suini  nati,  allevati,  macellati  e   sezionati   nel
territorio delle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Lombardia. 
  5. Legame con la zona geografica 
    5.1 Specificita' della zona geografica 
      La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna»  e'  ubicata
nella   Regione   Marche,   nel   territorio   della   Provincia   di
Pesaro-Urbino, dove il Comune  di  Carpegna  risponde  alle  seguenti
coordinate cartografiche e connotazioni geografiche: 
        coordinate: 43°47' N 12°20' E; 
        superficie: 28,3 chilometri quadrati; 
        altezza slm: 748 metri; 
        altezza massima: 1415 metri; 
        escursione altimetrica: 1015 metri; 
        abitanti (21.12.2007): 1657. 
      Situato al confine settentrionale della porzione centrale della
penisola, il territorio di Carpegna e'  compreso  nel  perimetro  del
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale
occupa il versante meridionale ad una cinquantina di  chilometri  dal
Mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino.  Immerso
nel verde dei faggeti che caratterizzano  la  flora  locale,  la  sua
collocazione  rispetto  ai  primi  rilievi  appenninici  assicura  la
protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora,  determinando  i
connotati  costanti  del  microclima  locale,  caratterizzato   dalla
relativa vicinanza  del  mare,  dall'altitudine,  dalla  ventilazione
moderata,   dall'assenza    di    umidita'    stagnante    in    aree
geomorfologicamente   drenanti   e,   quindi,    in    un    ambiente
particolarmente equilibrato e segnato da condizioni  estive  miti  ed
asciutte, tali da aver dato vita da tempo  anche  ad  una  apprezzata
stazione climatica. 
    5.2 Specificita' del prodotto 
      Oltre ai requisiti di  conformita'  della  materia  prima,  del
processo di lavorazione e di qualificazione  terminale  del  prodotto
stagionato, sono caratteristiche specifiche  del  prodotto  degne  di
menzione: 
        l'uso di cosce ottenute da suini  di  eta'  non  inferiore  a
dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni  mature  e  piu'  inclini
alle lunghe stagionature; 
        l'impiego di tecniche manuali di  battitura,  toelettatura  e
stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura; 
        il divieto di  additivi  chimici  di  qualsiasi  tipo  ed  in
qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro  di  sodio
per la salatura all'inizio della lavorazione); 
        l'impiego del solo cloruro  di  sodio  marino  (sale  marino)
macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche; 
        l'uso di  cosce  fresche  refrigerate  e  non  congelate,  di
pezzatura adeguata all'eta' minima del suino; 
        l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio  di  cosce
non oltre centoventi ore dalla macellazione; 
        la  durata  del  processo   complessivo,   che   prevede   il
completamento  della  stagionatura  non  prima  che  siano  trascorsi
quattordici mesi dall'inizio della lavorazione; 
        la limitata presenza di sale nel  prosciutto  -  sancita  dai
rapporti  prescritti  per  il  riscontro  dei  parametri  chimici  da
accertare alla fine della stagionatura - che  lo  distingue  in  modo
originale e specifico dagli  altri  prodotti  analoghi  elaborati  in
centro Italia. 
    5.3 Legame causale fra la zona geografica  e  la  qualita'  o  le
caratteristiche del prodotto 
      I requisiti geo-ambientali del comprensorio  di  Carpegna,  nel
cuore del Montefeltro  e  del  suo  parco  naturale,  definiscono  un
contesto irriproducibile di fattori micro-climatici  favorevoli  alla
stagionatura  delle  carni  e  come  tali  intuiti  ed   «utilizzati»
dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in  proposito,  che  la
connessione locale tra la lavorazione  delle  carni  di  suino  e  la
vocazione  del  territorio   ha   documentati   riscontri   fin   dal
Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di
Cesena  Malatesta  Novello  delle  saline  di  Cervia   (1468)   alla
Repubblica Veneta, si fa esplicito  riferimento  al  mantenimento  in
capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il
sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra  su  Carpegna
le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo
la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici -  diffonde
le  essenze  della  specifica  microflora  mediterraneo-montana   del
comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai  fiordalisi,  ai
gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee,  che  il  parco
conserva ed alimenta da secoli. 
      Tali   fattori   hanno   influito   anche   nella   regolazione
dell'attivita' enzimatica dei tessuti  delle  carni,  che  si  attiva
opportunamente pure in presenza  di  una  scarsa  componente  salina,
attraverso la maturazione propiziata da una  lunga  esposizione  alle
condizioni naturali del luogo (la stagionatura),  che  hanno  dirette
connessioni con la consistenza e con le proprieta' organolettiche del
prosciutto. 
      Le  esigenze  di   implementazione   di   una   materia   prima
conseguentemente  adeguata  a  lunghe  stagionature  naturali   senza
eccessi nell'uso del sale o  delle  sostanze  aromatizzanti  ha,  nel
tempo, imposto di «inseguire» nella sua  evoluzione  territoriale  la
tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi -  rispetto
ad una originale e  prevalente  area  di  sviluppo  centrale  -  alla
pianura padana, nell'ambito  di  flussi  secolari  stabilizzatisi  da
ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose. 
    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare 
      Questa amministrazione ha attivato la  procedura  nazionale  di
opposizione, pubblicando la proposta di modifica del disciplinare  di
produzione  della  DOP  «Prosciutto  di  Carpegna»   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del  30
luglio 2024.