(Allegato B)
 
                                                         (Articolo 8) 
 
                             Allegato B 
                     Interventi in regime di PAS 
 
Sezione I - Interventi di nuova costruzione 
    1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: 
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10  MW,
diversi da quelli di cui alle  lettere  a)  e  b),  numero  1,  della
sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con  qualsiasi
modalita' su edifici e per i  quali  la  superficie  complessiva  dei
moduli fotovoltaici dell'impianto non  sia  superiore  a  quella  del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; 
      b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui  alle
lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e  da  quelli
di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma  8  del
medesimo articolo 20; 
      c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW  i
cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su
cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; 
      d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a
15  MW  installati  a  terra  ubicati  nelle  zone  e  nelle  aree  a
destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento; 
      e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati
in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e  di  bacini
idrici su aree pubbliche o  demaniali,  compresi  gli  invasi  idrici
nelle cave dismesse o in esercizio,  o  installati  a  copertura  dei
canali di irrigazione, diversi  da  quelli  di  cui  all'allegato  C,
sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);ยป; 
      f) impianti solari  fotovoltaici  o  agrivoltaici,  diversi  da
quelli di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  della  sezione  I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla  presente  sezione,  di
potenza fino a 1 MW; 
      g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore  a
60 kW, posti al di fuori di  aree  protette  o  appartenenti  a  Rete
Natura 2000; 
      h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione  temporanea
del vento per un periodo superiore a  36  mesi,  realizzate  mediante
strutture mobili, semifisse  o  comunque  amovibili,  fermo  restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; 
      i)  impianti  idroelettrici  con   capacita'   di   generazione
inferiore a 100 kW di potenza di concessione; 
      l) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e
inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo; 
      m) impianti per la produzione di energia  elettrica  alimentati
da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione e biogas non operanti in assetto  cogenerativo  e  aventi
capacita' di generazione: 
        1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; 
        2) inferiore a 300 kW, per gas di  discarica,  gas  residuati
dai processi di depurazione e biogas; 
      n) sonde geotermiche a  circuito  chiuso  con  potenza  termica
complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW,  con  profondita'
non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e  non
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali; 
      o) impianti solari termici, con potenza termica nominale  utile
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra  in  adiacenza,
all'interno della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
      p) impianti solari termici, con potenza termica fino a  10  MW,
asserviti a processi produttivi; 
      q) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale fino a 50 MW; 
      r) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
fino a 1 MW; 
      s) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW; 
      t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del  2007,  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW; 
      u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  n.  20  del  2007,  asserviti  a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; 
      v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle  lettere
o), p), q), r), s), t),  u),  asserviti  a  processi  produttivi  con
potenza termica utile nominale fino a 1 MW; 
      z) impianti a biometano di  capacita'  produttiva  fino  a  500
standard metri cubi/ora; 
      aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati  esclusivamente
all'interno  del  perimetro  di  impianti  industriali  di  qualsiasi
natura, anche non piu'  operativi  o  in  corso  di  dismissione,  di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o  all'interno
di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi  liquidi
e gassosi in  via  di  dismissione,  per  i  quali  la  realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento  degli  ingombri  in
altezza rispetto alla situazione  esistente,  ne'  richiede  variante
agli strumenti urbanistici adottati; 
      bb) elettrolizzatori,  compresi  compressori  e  depositi,  con
potenza superiore a 10 MW ubicati  all'interno  di  aree  industriali
ovvero di aree ove sono situati impianti  industriali  anche  per  la
produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili,  ancorche'  non  piu'
operativi o  in  corso  di  dismissione,  la  cui  realizzazione  non
comporti occupazione in estensione delle  aree  stesse,  ne'  aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione  esistente  e  che
non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati; 
      cc) le opere connesse e le infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 
Sezione II - Interventi su impianti esistenti 
    1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in: 
      a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento,
il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale,
di  impianti  a  fonti  rinnovabili  per  la  produzione  di  energia
elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non  comportino
un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al
20 per cento; 
      b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra  in  adiacenza,
all'interno della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
      c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; 
      d)  sostituzione  di  pompe  di  calore  asservite  a  processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; 
      e) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica asserviti a processi produttivi con  potenza  termica
utile nominale fino a 1 MW; 
      f) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti  e  negli
spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore  a
2 MW e fino a 10 MW; 
      g)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007, a servizio di edifici  per  la  climatizzazione  e  l'acqua
calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e
inferiore a 10 MW; 
      h)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile
nominale fino a 1 MW; 
      i) sostituzione di generatori di calore, diversi da  quelli  di
cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),  asserviti  a  processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; 
      l) parziale o completa riconversione di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di
biometano con capacita' non superiore a 500 standard metri cubi/ora; 
      m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati  o
autorizzati che non comportino un incremento dell'area  gia'  oggetto
di abilitazione o autorizzazione  ne'  modifiche  alle  matrici  gia'
oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che: 
        1) la targa del sistema di upgrading  indichi  il  valore  di
capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 
        2) nel caso di  impianti  collegati  alla  rete,  vi  sia  la
disponibilita' del gestore di rete a immettere  i  volumi  aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi; 
        3) l'eventuale aumento delle aree  dedicate  alla  digestione
anaerobica non sia superiore al 50 per cento; 
      n) realizzazione delle opere connesse  e  delle  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  impianti  come
modificati, sostituiti  o  riconvertiti  ai  sensi  delle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti   medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal  gestore  di
rete. 
    2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti  o  gia'  abilitati  o
comunque   autorizzati,    la    potenza    complessiva    risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite  negli
allegati II, II-bis,  III  e  IV,  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai  casi
per i quali la presente  sezione  rechi  disposizioni  specifiche  in
relazione alla potenza.