(Articolo 8)
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW,
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della
sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi
modalita' su edifici e per i quali la superficie complessiva dei
moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli
di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del
medesimo articolo 20;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i
cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su
cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a
15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a
destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati
in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini
idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici
nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei
canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C,
sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);ยป;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da
quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente sezione, di
potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a
60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete
Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea
del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante
strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e
inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati
da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi
capacita' di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica
complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondita'
non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW,
asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza
termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale
fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere
o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con
potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacita' produttiva fino a 500
standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente
all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi
natura, anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno
di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi
e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiede variante
agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con
potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali
ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorche' non piu'
operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non
comporti occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che
non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti
lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento,
il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale,
di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino
un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al
20 per cento;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di
energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di
energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli
spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a
2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20
del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e
inferiore a 10 MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20
del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di
cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di
biometano con capacita' non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o
autorizzati che non comportino un incremento dell'area gia' oggetto
di abilitazione o autorizzazione ne' modifiche alle matrici gia'
oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di
capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la
disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione
anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come
modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti
lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di
rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o
comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli
allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi
per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in
relazione alla potenza.