(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Tecnici del fondo 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   l'ippica   del   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo. 
    2. La formazione dei nuovi tecnici del  fondo  e'  stabilita  con
decreto  del  direttore   generale   per   l'ippica   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  di
concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero
della salute entro novanta giorni dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico  tramite  il
sito istituzionale dei Ministeri competenti. 
    3. I tecnici del fondo che all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011
e successive modificazioni,  sono  inseriti  nell'elenco  di  cui  al
paragrafo 1 del presente allegato. 
    4. Il sindaco o il prefetto  devono  contattare  un  tecnico  del
fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto.