Allegato 2 Tecnici del fondo 1. La Direzione generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo. 2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo e' stabilita con decreto del direttore generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti. 3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011 e successive modificazioni, sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente allegato. 4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto.