Allegato 2
Tecnici del fondo
1. La Direzione generale per l'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo.
2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo e' stabilita con
decreto del direttore generale per l'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di
concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero
della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il
sito istituzionale dei Ministeri competenti.
3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011
e successive modificazioni, sono inseriti nell'elenco di cui al
paragrafo 1 del presente allegato.
4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del
fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto.