(Sottozona Cialla-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli» Colli Orientali -  «Cialla»  devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E'  altresi'
consentita la  vinificazione  nel  Comune  di  Prepotto  per  i  soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
«Cialla». 
    2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico  volumico
naturale minimo dell'11 % vol. 
    3. Nella vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  del  presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.