Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nel Comune di Prepotto per i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo dell'11 % vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.