Art. 7.
1. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere
posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile
dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno
successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.