(Sottozona Cialla-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono  utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non  inferiore  a  quattro
anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio  successivo  all'annata
di produzione delle uve. 
    2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere  effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e della sottozona ed in caratteri non  superiori,  in  dimensioni  ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 
    3. I vini «Friuli» Colli Orientali  -  «Cialla»  dovranno  essere
posti in commercio non prima di: 
      Ribolla gialla  (Ribolla),  bianco  e  rosso:  mese  di  aprile
dell'anno successivo alla vendemmia; 
      Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo  anno
successivo alla vendemmia; 
      Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese  di
gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.