Allegato B
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «PROSECCO»
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» spumante rose';
- «Prosecco» frizzante.