(Allegato B-art. 1)
                                                           Allegato B 
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                         DEI VINI «PROSECCO» 
 
                             Articolo 1 
                        Denominazione e vini 
 
  1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: 
  - «Prosecco»; 
  - «Prosecco» spumante; 
  - «Prosecco» spumante rose'; 
  - «Prosecco» frizzante.