Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»,
«Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono
concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana,
Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco).
Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante
rose' deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti
dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%;
deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad
un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo
articolo 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idonei a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo
articolo 4.
3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo
articolo 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rose',
deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal
vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno
dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idoneo a essere
iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti
devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo
4.