(Allegato-art. 2)
 
                             Articolo 2 
                         Base ampelografica 
 
  1. I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco»,
«Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti  da
uve provenienti da vigneti  costituiti  dal  vitigno  Glera;  possono
concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad  un
massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta  trevigiana,
Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot
nero (vinificato in bianco). 
 
  Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco»  spumante
rose' deve essere ottenuto da uve provenienti da  vigneti  costituiti
dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%;
deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino  ad
un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso). 
 
  2. I prodotti destinati alla pratica  disciplinata  dal  successivo
articolo 5, comma 6,  per  ottenere  i  vini  «Prosecco»  spumante  e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  da  vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato  in  bianco),  da  soli  o  congiuntamente,  ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idonei  a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo.  Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui  al  successivo
articolo 4. 
 
  3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata  dal  successivo
articolo 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco»  spumante  rose',
deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti  dal
vitigno  Pinot  nero  (vinificato  in  rosso),  ubicati   all'interno
dell'area di produzione di cui  all'articolo  3  e  idoneo  a  essere
iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti
devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo  articolo
4.