Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse
solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la
densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio
2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione.
Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica
massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento
ammesse.
4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono
stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici
all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| |Produzione massima | Titolo alc. Vol. naturale |
| Tipologia | t. uva/ha | minimo %Vol |
+==================+===================+============================+
| Prosecco | 18 | 9,5% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante | 18 | 9,0% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante | | |
|rose' | | |
| - Glera | 18 | 9,0% |
| - Pinot nero | 13,5 | |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco frizzante| 18 | 9,0% |
+------------------+-------------------+----------------------------+
A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre le
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del
Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico- amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle
succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta
del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono, altresi', stabilire un limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante,
spumante rose' e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle
uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve
7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite
le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti
mosti e dei vini e' regolamentato secondo quanto previsto al
successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.