(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4 
                      Norme per la viticoltura 
 
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
devono essere quelle tradizionali della  zona,  e  comunque,  atte  a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
 
  2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni  ben  esposti  ad
esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della
falda e quelli torbosi. 
 
  3. I sesti di impianto, le forme di allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse
solo le forme di allevamento a  spalliera  semplice  e  doppia  e  la
densita' minima di impianto per ettaro non deve  essere  inferiore  a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio
2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione.
Le operazioni di  potatura,  inoltre,  devono  garantire  una  carica
massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme  di  allevamento
ammesse. 
 
  4. Le regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono
stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  Regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo. 
 
  5. E' vietata ogni pratica di  forzatura;  e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
 
  6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 e i  rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi sono i seguenti: 
    
=====================================================================
|                  |Produzione massima | Titolo alc. Vol. naturale  |
|    Tipologia     |     t. uva/ha     |        minimo %Vol         |
+==================+===================+============================+
|     Prosecco     |        18         |            9,5%            |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante |        18         |            9,0%            |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco spumante |                   |                            |
|rose'             |                   |                            |
| -  Glera         |        18         |            9,0%            |
| -  Pinot nero    |       13,5        |                            |
+------------------+-------------------+----------------------------+
|Prosecco frizzante|        18         |            9,0%            |
+------------------+-------------------+----------------------------+
    
  A  detti  limiti  quantitativi,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso  una  accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante
varietale sempre con il nome  della  medesima  varieta'.  Inoltre  le
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia,  su  richiesta  motivata  del
Consorzio  di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di   categoria
interessate, prima della  vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da
adottare di concerto con  univoci  criteri  tecnico-  amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni  delle
succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su  proposta
del   Consorzio   di   tutela   della   denominazione,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, prima della  vendemmia,  con
propri provvedimenti, da adottare di  concerto  con  univoci  criteri
tecnico-amministrativi,  possono,  altresi',  stabilire   un   limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a  quello
fissato dal presente disciplinare. Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente  Organismo
di controllo. 
 
  Le uve destinate a produrre «Prosecco»  nelle  tipologie  spumante,
spumante rose' e frizzante devono assicurare un titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle
uve  atte  ad  essere  elaborate  venga  espressamente  indicata  nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve 
 
  7. In  annate  particolarmente  favorevoli,  le  Regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela,  sentite
le organizzazioni di categoria interessate - prima  della  vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento  la  resa  massima  ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi  della  normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  predetti
mosti  e  dei  vini  e'  regolamentato  secondo  quanto  previsto  al
successivo art. 5 (commi 8 e  9).  Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente  Organismo
di controllo.