Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'articolo 2,
ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del
presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresi'
effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio
amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinanti con la
zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve
provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai
commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa,
nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con
autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province
confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente
disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009.
3. Puo' essere altresi' consentito che le operazioni di
elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco»
frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del
presente articolo, nelle tipologie ove e' ammessa, nonche' il
relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche
tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1°
marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano
effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del
presente disciplinare;
- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare
approvato con D.M. 17 luglio 2009.
4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate
all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non
inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei
tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.
La tipologia «Prosecco» spumante rose' deve essere ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un
periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i
mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2,
aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%
vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut
nature, extra brut, brut ed extra dry.
La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol.
5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non
oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante e frizzante di cui all'articolo 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in
bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,
a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera
impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o
comunque che la presenza di uve delle varieta' minori, di cui
all'articolo 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale
pratica, non superi la percentuale del 15%.
7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante rose' di cui all'articolo 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero
(vinificato in rosso), in quantita' non inferiore al 10% e non
superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono
le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza
varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art.
2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non
superi la percentuale del 15%.
8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la
resa di cui all'articolo 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati
sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni
regionali di cui al successivo comma.
9. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela
conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato,
provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e
vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione
di Origine Controllata. In assenza dei provvedimenti delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa
di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai
provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.
10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualita'
e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale aggiunta
dello sciroppo di dosaggio, che dovra' essere costituito da prodotti
derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio, mosto
concentrato rettificato e/o loro miscele.
11. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e
«Prosecco» spumante rose' devono essere commercializzate dal
produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data,
e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il
prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale
quota non superi la percentuale massima del 15%.
Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del prodotto,
qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di
mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto
le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste
al successivo articolo 6, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia,
sentite lo Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta
documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi,
autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo
antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite
massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.