Articolo 7
Etichettatura
1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o
«Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente
da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la
elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre
nella stessa provincia.
3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o
«Trieste» o "Pokrajina Trst" o "Trst" , qualora la partita di vino
sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati
nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del
prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'
amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve.
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non piu'
grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.
6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono
facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.
7. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si
riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia
ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, e'
obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle
uve.
8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rose' e'
obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato
seguito dall'anno di raccolta delle uve".