(Allegato-art. 7)
 
                             Articolo 7 
                            Etichettatura 
 
  1. Nella designazione dei  vini  di  cui  all'art.  1,  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
 
  2. Nella designazione dei vini di cui  all'art.  1,  e'  consentito
riportare in etichetta il riferimento  a  «provincia  di  Treviso»  o
«Treviso», qualora la partita di vino sia  costituita  esclusivamente
da uve raccolte da vigneti ubicati  nella  medesima  provincia  e  la
elaborazione e confezionamento  del  prodotto  abbiano  luogo  sempre
nella stessa provincia. 
 
  3. Nella designazione dei vini di cui  all'art.  1,  e'  consentito
riportare in etichetta il riferimento  a  «provincia  di  Trieste»  o
«Trieste» o "Pokrajina Trst" o "Trst" , qualora la  partita  di  vino
sia costituita esclusivamente da  uve  raccolte  da  vigneti  ubicati
nella medesima provincia e  la  elaborazione  e  confezionamento  del
prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
  4. Fatto salvo quanto previsto ai  commi  2  e  3,  e'  vietato  il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche  di  unita'
amministrative  o  frazioni,  aree,  zone,  localita',  dalle   quali
provengono le uve. 
 
  5. Le menzioni facoltative, esclusi  i  marchi  e  nomi  aziendali,
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non  piu'
grandi o evidenti  di  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive. 
 
  6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione  possono
facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione  delle
uve se presente anche nella documentazione prevista  dalla  specifica
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento. 
 
  7. Nella designazione del  vino  «Prosecco»  spumante,  qualora  si
riporti il termine millesimato, a  condizione  che  il  prodotto  sia
ottenuto con almeno l'85% del vino  dell'annata  di  riferimento,  e'
obbligatorio riportare in etichettatura l'anno  di  produzione  delle
uve. 
 
  8.  Nella  designazione  del  vino  «Prosecco»  spumante  rose'  e'
obbligatorio  riportare  in  etichettatura  il  termine   millesimato
seguito dall'anno di raccolta delle uve".