Articolo 8
Confezionamento
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacita'
fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E'
altresi' consentita la tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli
operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in
occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali
che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso l'uso
di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e,
comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve
avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso).Tuttavia
per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche
l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure
a strappo in plastica.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni
stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che
disciplina la specifica materia. E' altresi' ammesso l'utilizzo del
tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in
etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» e' consentito
anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non e'
designato con i riferimenti geografici di cui all'articolo 7, commi 2
e 3, e' consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con
il marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da
capsula.
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un
unico colore e tonalita'. Tuttavia e' consentito l'utilizzo di
dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalita'.
In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e
presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui
predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni,
indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello
del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area
di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al
diametro maggiore della bottiglia.