(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Accordo concernente misure  di  solidarieta'  volte  a  garantire  la
  sicurezza dell'approvvigionamento  di  gas  tra  il  Governo  della
  Repubblica Federale di Germania, il  Governo  della  Confederazione
  Svizzera, e il Governo della Repubblica Italiana 
 
    Il Governo della Repubblica  Federale  di  Germania,  il  Governo
della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica  Italiana
(di seguito «le Parti Contraenti»), 
    Prendendo atto delle norme piu' importanti: 
      per l'assegnazione della capacita'  di  trasporto  (Regolamento
della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un
codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacita'
nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE)  n.
984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM), 
      le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei
punti  di  interconnessione  (Regolamento  (CE)   n.   715/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale  e  che
abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP), 
      le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese  le
regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina), 
      l'armonizzazione  degli  accordi  di  interconnessione,   della
gestione della qualita' del gas e delle soluzioni per lo  scambio  di
dati (Regolamento (UE) 2015/703  della  Commissione,  del  30  aprile
2015,  che  istituisce  un  codice  di  rete  relativo   alle   norme
sull'interoperabilita' e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC), 
      compresi gli oneri di sbilanciamento  giornalieri  (Regolamento
(UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce
un codice di rete relativo al bilanciamento del  gas  sulle  reti  di
trasporto, cosiddetto BAL NC), 
      strutture  tariffarie  secondo   metodologie   e   criteri   di
allocazione dei costi tra i diversi punti  di  entrata  e  di  uscita
(Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16  marzo  2017  che
istituisce un codice  di  rete  relativo  alle  strutture  tariffarie
armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC), 
      l'attuazione   degli   obblighi   di    trasparenza    e    non
discriminazione previsti  dal  Terzo  Pacchetto  Energia  (ovvero  la
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il  Regolamento  (CE)
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto  del
gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n.  1775/2005)  per  il
settore del gas, 
    Notando che non  esiste  un  Accordo  specifico  tra  l'UE  e  la
Svizzera  sulle  regole  del  mercato  del  gas  e  della   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas, 
    Prendendo atto dell'art. 13 (2) del  Regolamento  (UE)  2017/1938
(Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  25  ottobre  2017,  concernente  misure  volte  a  garantire  la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il  Regolamento
(UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da
ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29  giugno  2022,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU
L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il  Regolamento»),  in
base al quale gli Stati membri coinvolgono, se  del  caso,  il  Paese
terzo attraverso il quale sono collegati, 
    Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo  della
Repubblica  Federale  di  Germania  e  il  Governo  della  Repubblica
Italiana concernente le misure di solidarieta' volte a  garantire  la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo
2024, in cui la Germania e l'Italia concordano  sulla  necessita'  di
coinvolgere un Paese terzo pertinente, 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il  Governo
della Repubblica Federale di Germania e il Governo  della  Repubblica
Italiana concernente misure di solidarieta' per la salvaguardia della
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a  Berlino  il  19
marzo  2024  (di  seguito  «Accordo  di  solidarieta'»).   Le   Parti
contraenti dichiarano che il presente  Accordo  e'  parte  integrante
dell'Accordo di solidarieta'. Il presente Accordo non pregiudica  gli
obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.