Allegato
Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della
Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione
Svizzera, e il Governo della Repubblica Italiana
Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo
della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana
(di seguito «le Parti Contraenti»),
Prendendo atto delle norme piu' importanti:
per l'assegnazione della capacita' di trasporto (Regolamento
della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un
codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacita'
nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n.
984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM),
le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei
punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP),
le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le
regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina),
l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della
gestione della qualita' del gas e delle soluzioni per lo scambio di
dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile
2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme
sull'interoperabilita' e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC),
compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento
(UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce
un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di
trasporto, cosiddetto BAL NC),
strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di
allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita
(Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che
istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie
armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC),
l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non
discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE)
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del
gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il
settore del gas,
Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la
Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza
dell'approvvigionamento di gas,
Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938
(Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento
(UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da
ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE)
2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU
L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regolamento»), in
base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese
terzo attraverso il quale sono collegati,
Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica
Italiana concernente le misure di solidarieta' volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo
2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessita' di
coinvolgere un Paese terzo pertinente,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo
della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica
Italiana concernente misure di solidarieta' per la salvaguardia della
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19
marzo 2024 (di seguito «Accordo di solidarieta'»). Le Parti
contraenti dichiarano che il presente Accordo e' parte integrante
dell'Accordo di solidarieta'. Il presente Accordo non pregiudica gli
obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.