Articolo 11
(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o
entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative
all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono
risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' competenti delle tre
Parti contraenti.
(2) Se una controversia non puo' essere risolta in questo modo,
ciascuna Parte contraente puo' chiedere che la controversia sia
sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale.
(3) Tale tribunale arbitrale e' costituito ad hoc come segue:
Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si
accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che
sara' nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono
essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla
data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti
contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale
arbitrale.
(4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non
sono stati rispettati, ogni Parte contraente puo', in mancanza di
altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte
internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il
Presidente e' cittadino di una Parte contraente o se e' altrimenti
impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede
alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente e' cittadino di una
delle Parti contraenti o se anch'egli e' impossibilitato a svolgere
tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha
la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine
necessarie.
(5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come
interpretato in conformita' alla Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale
applicabili tra le Parti contraenti e prendera' le sue decisioni a
maggioranza dei voti. In caso di parita' tra le Parti contraenti, il
voto del presidente e' valido. Tali decisioni sono vincolanti.
Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei
propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del
presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle
Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale puo' decidere
diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il
tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale
arbitrale non e' competente a determinare la legittimita' di una
misura, che si presume costituisca una violazione del presente
Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per
maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il
presente Accordo, il tribunale arbitrale puo' considerare, se del
caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione
di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno»
include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare cio', il tribunale
arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno
dai tribunali o dalle autorita' di quella Parte Contraente e
qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale
non e' vincolante per i tribunali o le autorita' di tale Parte
contraente.