(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
    (1) Le controversie tra la  Svizzera,  da  una  parte,  e  una  o
entrambe   le   altre   Parti   contraenti,   dall'altra,    relative
all'interpretazione o  all'applicazione  del  presente  Accordo  sono
risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' competenti  delle  tre
Parti contraenti. 
    (2) Se una controversia non puo' essere risolta in  questo  modo,
ciascuna Parte contraente  puo'  chiedere  che  la  controversia  sia
sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. 
    (3) Tale tribunale arbitrale e' costituito  ad  hoc  come  segue:
Ciascuna Parte contraente nomina un membro e  questi  tre  membri  si
accordano su un cittadino di uno Stato  terzo  come  presidente,  che
sara' nominato dai Governi delle Parti contraenti.  I  membri  devono
essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla
data in cui una delle Parti contraenti ha informato  le  altre  Parti
contraenti che intende sottoporre  la  controversia  a  un  tribunale
arbitrale. 
    (4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo  non
sono stati rispettati, ogni Parte contraente  puo',  in  mancanza  di
altre disposizioni pertinenti, invitare  il  Presidente  della  Corte
internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il
Presidente e' cittadino di una Parte contraente o  se  e'  altrimenti
impossibilitato a svolgere tale funzione, il  Vicepresidente  procede
alle nomine necessarie. Se il  Vicepresidente  e'  cittadino  di  una
delle Parti contraenti o se anch'egli e' impossibilitato  a  svolgere
tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non  ha
la  cittadinanza  di  una  Parte  contraente  procede   alle   nomine
necessarie. 
    (5) Il tribunale  arbitrale  applica  il  presente  Accordo  come
interpretato in conformita' alla Convenzione di  Vienna  sul  diritto
dei trattati e alle altre norme e principi di diritto  internazionale
applicabili tra le Parti contraenti e prendera' le  sue  decisioni  a
maggioranza dei voti. In caso di parita' tra le Parti contraenti,  il
voto del  presidente  e'  valido.  Tali  decisioni  sono  vincolanti.
Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri  e  dei
propri  rappresentanti  nel  procedimento  arbitrale;  le  spese  del
presidente e le altre spese sono  sostenute  in  parti  uguali  dalle
Parti contraenti interessate. Il tribunale  arbitrale  puo'  decidere
diversamente in merito alle spese. Per tutti gli  altri  aspetti,  il
tribunale arbitrale stabilisce la  propria  procedura.  Il  tribunale
arbitrale non e' competente a  determinare  la  legittimita'  di  una
misura, che  si  presume  costituisca  una  violazione  del  presente
Accordo, ai sensi del diritto interno di una  Parte  contraente.  Per
maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura  con  il
presente Accordo, il tribunale arbitrale  puo'  considerare,  se  del
caso, il diritto interno di una Parte contraente come  una  questione
di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno»
include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare cio',  il  tribunale
arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto  interno
dai  tribunali  o  dalle  autorita'  di  quella  Parte  Contraente  e
qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale
non e' vincolante per i  tribunali  o  le  autorita'  di  tale  Parte
contraente.