(Allegato-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    La  compensazione  e'  regolata  dalle  procedure  definite  agli
articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarieta'. Se  la  Svizzera  e'  la
Parte contraente fornitrice, il prezzo del  gas  e'  la  media  degli
ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle  borse  tedesca,
italiana e francese. La determinazione  dell'importo  dell'indennizzo
per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera  in  quanto
Parte contraente fornitrice e'  effettuata  sulla  base  delle  leggi
svizzere in materia, come da Allegato  1  del  presente  Accordo.  La
Svizzera puo' inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas  (fino
al confine svizzero) per il  prezzo  che  deve  essere  pagato  dalla
Germania o dall'Italia, in quanto tali costi  non  sono  inclusi  nel
prezzo di scambio.