Articolo 12
La compensazione e' regolata dalle procedure definite agli
articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarieta'. Se la Svizzera e' la
Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas e' la media degli
ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca,
italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo
per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto
Parte contraente fornitrice e' effettuata sulla base delle leggi
svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La
Svizzera puo' inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino
al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla
Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel
prezzo di scambio.