(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
 
    (1) Il Governo  della  Repubblica  federale  di  Germania  e'  il
depositario del presente Accordo. 
    (2) Il presente Accordo entra  in  vigore  alla  data  in  cui  i
Governi di  tutte  le  Parti  contraenti  si  saranno  reciprocamente
informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per  tale  entrata
in vigore. La data pertinente e' il giorno in cui  il  governo  della
Repubblica federale di Germania  riceve  l'ultima  comunicazione.  Se
l'Accordo di solidarieta' non e' entrato in vigore alla data indicata
nella frase precedente, il presente  Accordo  entra  in  vigore  alla
stessa data dell'Accordo di solidarieta'. 
    (3) La registrazione del presente Accordo presso il  Segretariato
delle Nazioni Unite, in  conformita'  all'articolo  102  della  Carta
delle Nazioni Unite, e' avviata dal Governo della Repubblica federale
di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il  Governo
della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica  Italiana
sono informati della registrazione  e  del  numero  di  registrazione
dell'ONU non appena questa e' stata confermata dal Segretariato. 
    (4) Il presente Accordo rimane in vigore  finche'  e'  in  vigore
l'Accordo di solidarieta', a meno che non venga denunciato secondo la
procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarieta'. 
    Fatto a Berlino il 19  marzo  2024  in  un  originale  in  lingua
inglese,  che  sara'  depositato  negli  archivi  del  Governo  della
Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale
di Germania ne trasmettera' una copia certificata conforme alle altre
Parti contraenti. 
    Per il Governo della Repubblica Federale di Germania 
    Per il Governo della Confederazione Svizzera 
    Per il Governo della Repubblica Italiana