Articolo 14
(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania e' il
depositario del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i
Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente
informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata
in vigore. La data pertinente e' il giorno in cui il governo della
Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se
l'Accordo di solidarieta' non e' entrato in vigore alla data indicata
nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla
stessa data dell'Accordo di solidarieta'.
(3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato
delle Nazioni Unite, in conformita' all'articolo 102 della Carta
delle Nazioni Unite, e' avviata dal Governo della Repubblica federale
di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo
della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana
sono informati della registrazione e del numero di registrazione
dell'ONU non appena questa e' stata confermata dal Segretariato.
(4) Il presente Accordo rimane in vigore finche' e' in vigore
l'Accordo di solidarieta', a meno che non venga denunciato secondo la
procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarieta'.
Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua
inglese, che sara' depositato negli archivi del Governo della
Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale
di Germania ne trasmettera' una copia certificata conforme alle altre
Parti contraenti.
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
Per il Governo della Confederazione Svizzera
Per il Governo della Repubblica Italiana