Articolo 2
L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta' e'
integrato come segue: La richiesta di solidarieta' di qualsiasi Parte
contraente e' trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento
economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorita' competente
svizzera»). La richiesta di solidarieta' della Svizzera ai sensi del
seguente articolo 9 del presente Accordo e' trasmessa alle Autorita'
competenti tedesche e italiane.