(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    L'articolo  3,  paragrafo  2,  dell'Accordo  di  solidarieta'  e'
integrato come segue: La richiesta di solidarieta' di qualsiasi Parte
contraente e' trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento
economico  nazionale  (UFAE;   di   seguito   «Autorita'   competente
svizzera»). La richiesta di solidarieta' della Svizzera ai sensi  del
seguente articolo 9 del presente Accordo e' trasmessa alle  Autorita'
competenti tedesche e italiane.