(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
    L'Autorita' competente svizzera e i Transmission System  Operator
(TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al
punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo
di solidarieta' e  l'Autorita'  competente  svizzera  informa,  anche
tramite i TSO svizzeri, le Autorita' competenti tedesca e italiana di
tutte  le  prenotazioni  e  le  nomine  relative   alle   misure   di
solidarieta'.  Il  calendario  di  tali  informazioni   deve   essere
concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.