Articolo 3
L'Autorita' competente svizzera e i Transmission System Operator
(TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al
punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo
di solidarieta' e l'Autorita' competente svizzera informa, anche
tramite i TSO svizzeri, le Autorita' competenti tedesca e italiana di
tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di
solidarieta'. Il calendario di tali informazioni deve essere
concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.