Articolo 4
Le autorita' competenti di Germania, Svizzera e Italia si
notificano reciprocamente:
la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione
equivalente per la Svizzera;
qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto
dell'Autorita' competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo
2, dell'Accordo di solidarieta'.