(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    Le  autorita'  competenti  di  Germania,  Svizzera  e  Italia  si
notificano reciprocamente: 
      la dichiarazione del livello di emergenza o di  una  condizione
equivalente per la Svizzera; 
      qualsiasi  modifica  o  aggiornamento  dei  dati  di   contatto
dell'Autorita' competente, come previsto dall'articolo 11,  paragrafo
2, dell'Accordo di solidarieta'.