(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
    Qualsiasi offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia  non
deve  interferire  con  la  fornitura  di  clienti   protetti   dalla
solidarieta' in Svizzera. In particolare, devono essere garantite  le
capacita' di trasporto necessarie per la loro fornitura.