(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
    Nell'esecuzione delle richieste  di  solidarieta',  le  Autorita'
competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno
intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacita' di
trasporto esistente sulle rispettive reti  del  gas,  rispettando  il
funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.