Articolo 6
Nell'esecuzione delle richieste di solidarieta', le Autorita'
competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno
intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacita' di
trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il
funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.