(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    L'esecuzione delle misure di solidarieta' ai sensi degli articoli
4 e 5 dell'Accordo di solidarieta' tiene  conto  delle  forniture  ai
clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. I  clienti  protetti
dalla solidarieta' in Svizzera sono considerati allo stesso modo  dei
clienti protetti dalla solidarieta' tedeschi e italiani,  purche'  la
loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e
l'articolo 13 del Regolamento.