Articolo 7
L'esecuzione delle misure di solidarieta' ai sensi degli articoli
4 e 5 dell'Accordo di solidarieta' tiene conto delle forniture ai
clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. I clienti protetti
dalla solidarieta' in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei
clienti protetti dalla solidarieta' tedeschi e italiani, purche' la
loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e
l'articolo 13 del Regolamento.