(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    Se un'offerta di solidarieta'  tra  la  Germania  e  l'Italia,  o
viceversa, mette a rischio la sicurezza  dell'approvvigionamento  dei
clienti  protetti  dalla  solidarieta'  in  Svizzera,  le   Autorita'
competenti delle tre Parti  contraenti  si  riuniscono  su  richiesta
dell'Autorita'  competente  svizzera  entro  il  piu'   breve   tempo
possibile   al    fine    di    attuare    misure    per    garantire
l'approvvigionamento  dei  clienti  protetti  dalla  solidarieta'  in
Svizzera.