Articolo 8
Se un'offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia, o
viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei
clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera, le Autorita'
competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta
dell'Autorita' competente svizzera entro il piu' breve tempo
possibile al fine di attuare misure per garantire
l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in
Svizzera.