Articolo 9
Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarieta' in
Svizzera non sia piu' garantita, la Svizzera ha il diritto di
presentare una richiesta di solidarieta' sia alla Germania che
all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla
solidarieta' in Germania o in Italia non e' piu' garantita, sia la
Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di
solidarieta' alla Svizzera. Tali richieste di solidarieta' sono
trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di
solidarieta'; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta
di solidarieta' con la documentazione prevista dall'Accordo di
solidarieta' e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di
solidarieta'.