(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    Qualora la fornitura ai clienti protetti  dalla  solidarieta'  in
Svizzera non sia  piu'  garantita,  la  Svizzera  ha  il  diritto  di
presentare una  richiesta  di  solidarieta'  sia  alla  Germania  che
all'Italia. Viceversa, se la  fornitura  di  clienti  protetti  dalla
solidarieta' in Germania o in Italia non e' piu'  garantita,  sia  la
Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di
solidarieta' alla  Svizzera.  Tali  richieste  di  solidarieta'  sono
trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo  di
solidarieta'; inoltre, la Svizzera deve supportare la  sua  richiesta
di  solidarieta'  con  la  documentazione  prevista  dall'Accordo  di
solidarieta' e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di
solidarieta'.