(Traduzione-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                      Informazioni al pubblico 
 
    1. A complemento dell'obbligo imposto  alle  Parti  dal  presente
Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni  o  documenti
specifici, ciascuna  Parte  si  adopera,  nell'ambito  della  propria
legislazione, a mettere a disposizione del pubblico  le  informazioni
detenute dalle autorita' e ragionevolmente necessarie  per  informare
il pubblico in merito a quanto segue: 
      a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione  e
sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6; 
      b) istituzione, perfezionamento o mantenimento  in  vigore  dei
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di  emergenza
contemplati dall'articolo 8; 
      c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo
e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9. 
    2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una  richiesta  di
ulteriori   informazioni   relative   all'attuazione   del   presente
Protocollo, le pubbliche  autorita'  forniscano  le  informazioni  in
questione   entro   un   termine   ragionevole,   nell'ambito   della
legislazione nazionale. 
    3.  Le  Parti  garantiscono  che   le   informazioni   menzionate
all'articolo 7 paragrafo 4  e  al  presente  articolo,  paragrafo  1,
vengano  messe  gratuitamente  a  disposizione   del   pubblico   per
consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli
per ottenere dalle Parti copie  delle  suddette  informazioni  ad  un
costo ragionevole. 
    4. Ai sensi del presente Protocollo le  autorita'  pubbliche  non
sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora: 
      a) non detengano le informazioni in questione; 
      b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata  o
sia formulata in modo troppo generico; 
      c) le informazioni riguardino una documentazione  in  corso  di
completamento o  comunicazioni  interne  delle  autorita'  pubbliche,
sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge  o  dalla  prassi
nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la
rivelazione dell'informazione. 
    5. Ai sensi del presente Protocollo le  autorita'  pubbliche  non
sono tenute a pubblicare  o  a  divulgare  informazioni  al  pubblico
qualora tale diffusione pregiudichi: 
      a) la riservatezza dei procedimenti delle autorita'  pubbliche,
sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale; 
      b)  i  rapporti  internazionali,  la  difesa  nazionale  o   la
sicurezza pubblica; 
      c) il corso della giustizia,  il  diritto  dei  singoli  ad  un
processo  equo  o  il  potere  dell'autorita'  pubblica  di  condurre
inchieste penali o disciplinari; 
      d)   la   riservatezza   delle   informazioni   commerciali   o
industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a  salvaguardia
di legittimi interessi economici.  In  tale  contesto  deve  tuttavia
essere rivelata,  ai  fini  della  protezione  ambientale,  qualsiasi
informazione riguardante le emissioni e gli scarichi; 
      e) i diritti di proprieta' intellettuale; 
      f) la riservatezza dei dati e/o file personali  riguardanti  le
persone fisiche, qualora  dette  persone  non  abbiano  consentito  a
rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre  e  quando  sia
tutelata dal diritto nazionale; 
      g) gli interessi dei terzi che abbiano  fornito  l'informazione
richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal  senso  o  essere
assoggettabili  a  siffatto  obbligo,  salvo  che  acconsentano  alla
comunicazione della documentazione; 
      h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio  i
luoghi di riproduzione di specie rare. 
    Le suddette  motivazioni  a  non  divulgare  informazioni  devono
essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse
pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione  nonche'
del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle  emissioni  e
agli scarichi nell'ambiente.