Art. 10.
Informazioni al pubblico
1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente
Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti
specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria
legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni
detenute dalle autorita' e ragionevolmente necessarie per informare
il pubblico in merito a quanto segue:
a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e
sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza
contemplati dall'articolo 8;
c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo
e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di
ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente
Protocollo, le pubbliche autorita' forniscano le informazioni in
questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della
legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate
all'articolo 7 paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1,
vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per
consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli
per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un
costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non
sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
a) non detengano le informazioni in questione;
b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o
sia formulata in modo troppo generico;
c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di
completamento o comunicazioni interne delle autorita' pubbliche,
sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi
nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la
rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non
sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico
qualora tale diffusione pregiudichi:
a) la riservatezza dei procedimenti delle autorita' pubbliche,
sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la
sicurezza pubblica;
c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un
processo equo o il potere dell'autorita' pubblica di condurre
inchieste penali o disciplinari;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia
di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia
essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi
informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;
e) i diritti di proprieta' intellettuale;
f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le
persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a
rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia
tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione
richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere
assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla
comunicazione della documentazione;
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i
luoghi di riproduzione di specie rare.
Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono
essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse
pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione nonche'
del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e
agli scarichi nell'ambiente.