Art. 11.
Cooperazione internazionale
Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza
reciproca:
a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli
obiettivi del presente Protocollo;
b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali
e locali in forza del presente Protocollo.