(Traduzione-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
    Le Parti cooperano  e,  eventualmente  si  forniscono  assistenza
reciproca: 
      a)  nell'ambito  di  azioni  internazionali  a  sostegno  degli
obiettivi del presente Protocollo; 
      b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali
e locali in forza del presente Protocollo.