Art. 12.
Azione internazionale congiunta
e coordinata
In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la
cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:
a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le
materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7
paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni
intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano
dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle
patologie medesime;
c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e
le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi
nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di
intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con
l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi,
in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a
fenomeni meteorologici estremi;
d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o
di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi
significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a
incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati,
lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed
esperienze in campo tecnico e legale;
f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita'
competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti
interessate di:
i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo
idrico, e
ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano
stati rilevati;
g) lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per
divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con
l'utilizzo idrico.