Art. 13.
Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere
1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e
12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere
cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire,
controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie
connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque
transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano
con le altre Parti che condividono le medesime acque;
b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono
le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di
gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a
norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di
epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di
rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se
dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici
estremi;
c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della
reciprocita', adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti
le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare
ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente
Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per
quanto concerne le finalita' del presente Protocollo;
d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse,
sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che
una patologia connessa con l'utilizzo idrico puo' comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la
cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti
transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che
rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente
alle disposizioni della Convenzione.