(Traduzione-art. 13)
                              Art. 13. 
 
          Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere 
 
    1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli  11  e
12,  le  Parti  che  condividono  le  stesse  acque  transfrontaliere
cooperano e prestano  assistenza  reciproca  al  fine  di  prevenire,
controllare e ridurre gli effetti  transfrontalieri  delle  patologie
connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti: 
      a)  si  scambiano  informazioni  e   conoscenze   sulle   acque
transfrontaliere e sui problemi e sui rischi  che  queste  presentano
con le altre Parti che condividono le medesime acque; 
      b) si impegnano a istituire con le altre Parti che  condividono
le medesime acque transfrontaliere piani congiunti  o  coordinati  di
gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo  5  lettera  b)  e
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani  di  emergenza  a
norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in  caso  di
epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico  e  di
rischi significativi di tali  epidemie  o  casi,  in  particolare  se
dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni  meteorologici
estremi; 
      c)  sulla  base   dei   principi   dell'uguaglianza   e   della
reciprocita', adeguano i propri accordi o altri  accordi  concernenti
le acque transfrontaliere del loro territorio al  fine  di  eliminare
ogni eventuale incongruenza con  i  principi  di  base  del  presente
Protocollo e di definire i  rapporti  e  la  condotta  reciproci  per
quanto concerne le finalita' del presente Protocollo; 
      d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una  di  esse,
sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che
una patologia connessa con l'utilizzo idrico puo' comportare. 
    2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la
cooperazione   e   l'assistenza   concernenti    eventuali    effetti
transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo  idrico  che
rappresentino un  impatto  transfrontaliero  avvengono  conformemente
alle disposizioni della Convenzione.