(Traduzione-art. 14)
                              Art. 14. 
 
            Sostegno internazionale alle azioni nazionali 
 
    Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza  reciproche  per
l'attuazione di piani nazionali  e  locali  di  cui  all'articolo  11
lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire
ad incentivare: 
      a) la preparazione  di  piani  di  gestione  idrica  a  livello
transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare  la
fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione; 
      b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le
infrastrutture,  conformemente  ai  suddetti  piani  e  regimi,  onde
agevolare l'accesso ai finanziamenti; 
      c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione; 
      d) l'istituzione  di  sistemi  di  sorveglianza  e  di  allarme
rapido, di piani di emergenza  e  la  creazione  delle  capacita'  di
risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico; 
      e) la preparazione della legislazione  necessaria  a  sostenere
l'attuazione del presente Protocollo; 
      f) l'istruzione e la formazione di  personale  professionale  e
tecnico principale; 
      g) le attivita' di ricerca  concernenti  strumenti  e  tecniche
efficaci sotto il profilo  dei  costi  per  prevenire,  tenere  sotto
controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il
relativo sviluppo; 
      h) la gestione di reti efficaci per monitorare  e  valutare  la
fornitura dei servizi idrici e la  rispettiva  qualita',  nonche'  lo
sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati; 
      i) la garanzia di qualita' per le  attivita'  di  monitoraggio,
compresa la comparabilita' tra i laboratori.