Art. 14.
Sostegno internazionale alle azioni nazionali
Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per
l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11
lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire
ad incentivare:
a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello
transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la
fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le
infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde
agevolare l'accesso ai finanziamenti;
c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme
rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di
risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere
l'attuazione del presente Protocollo;
f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e
tecnico principale;
g) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche
efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto
controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il
relativo sviluppo;
h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la
fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo
sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
i) la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio,
compresa la comparabilita' tra i laboratori.