(Traduzione-art. 15)
                              Art. 15. 
 
            Controllo dell'osservanza delle disposizioni 
 
    Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni
del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di
cui  all'articolo  7.  Nel  corso  della  prima  riunione  le   Parti
istituiscono  accordi  multilaterali  di  natura   non   contenziosa,
extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali
accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.