Art. 15.
Controllo dell'osservanza delle disposizioni
Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni
del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di
cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti
istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa,
extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali
accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.