(Traduzione-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Riunione delle Parti 
 
    1. La prima riunione delle Parti ha  luogo  entro  diciotto  mesi
dall'entrata in vigore del presente Protocollo.  Successivamente,  le
riunioni ordinarie si svolgono a intervalli  periodici  decisi  dalle
Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si  rivelino  necessarie
altre modalita' per conseguire gli obiettivi stabiliti nel  paragrafo
2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria,
se lo  decidono  nel  corso  di  una  riunione  ordinaria  oppure  su
richiesta scritta di qualsiasi Parte  purche',  entro  sei  mesi  dal
momento in cui sia stata comunicata a tutte le  Parti,  la  richiesta
stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti. 
    2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in
concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione. 
    3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano  una  verifica
costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse: 
      a) verificano le politiche e gli approcci metodologici  per  la
prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con
l'utilizzo idrico, ne incentivano  la  convergenza  e  rafforzano  la
cooperazione transfrontaliera e internazionale in  conformita'  degli
articoli 11, 12, 13 e 14; 
      b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente
Protocollo  sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  Parti
conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle  Parti.
Tali linee guida sono intese ad evitare  duplicazioni  nell'esercizio
di relazione; 
      c) vengono informate sui progressi  realizzati  nell'attuazione
della Convenzione; 
      d) scambiano informazioni con  la  riunione  delle  Parti  alla
Convenzione  e  valutano  la  possibilita'  di   adottare   un'azione
congiunta con quest'ultima; 
      e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli  organi
della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per
l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita'; 
      f) stabiliscono le  modalita'  di  partecipazione  degli  altri
organismi internazionali competenti, governativi e  non  governativi,
alle riunioni e alle altre attivita' afferenti al conseguimento degli
obiettivi del presente Protocollo; 
      g) valutano la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in
materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del  pubblico
al  processo  decisionale  e  di  accesso   pubblico   al   controllo
giurisdizionale e  amministrativo  nell'ambito  di  applicazione  del
presente Protocollo, alla luce delle  esperienze  acquisite  riguardo
tali questioni in altre sedi internazionali; 
      h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti
da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo  e  della
Convenzione, e istituiscono gli organi necessari  per  realizzare  il
suddetto programma di lavoro; 
      i) discutono e  adottano  linee  guida  e  raccomandazioni  che
promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo; 
      j)   alla   loro   prima   riunione,   discutono   e   adottano
all'unanimita' il  regolamento  interno  per  le  loro  riunioni.  Il
regolamento interno  contiene  disposizioni  atte  a  promuovere  una
cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione; 
      k) valutano  e  adottano  proposte  di  modifica  del  presente
Protocollo; 
      l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva  che  possa
essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del  presente
Protocollo.