Art. 16.
Riunione delle Parti
1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi
dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le
riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle
Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie
altre modalita' per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo
2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria,
se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su
richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dal
momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta
stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in
concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.
3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica
costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:
a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la
prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con
l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la
cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformita' degli
articoli 11, 12, 13 e 14;
b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente
Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti
conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti.
Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio
di relazione;
c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione
della Convenzione;
d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla
Convenzione e valutano la possibilita' di adottare un'azione
congiunta con quest'ultima;
e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi
della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per
l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita';
f) stabiliscono le modalita' di partecipazione degli altri
organismi internazionali competenti, governativi e non governativi,
alle riunioni e alle altre attivita' afferenti al conseguimento degli
obiettivi del presente Protocollo;
g) valutano la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in
materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico
al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo
giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del
presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo
tali questioni in altre sedi internazionali;
h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti
da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della
Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il
suddetto programma di lavoro;
i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che
promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
j) alla loro prima riunione, discutono e adottano
all'unanimita' il regolamento interno per le loro riunioni. Il
regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una
cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;
k) valutano e adottano proposte di modifica del presente
Protocollo;
l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa
essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente
Protocollo.