Art. 17.
Segretariato
1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanita' svolgono le seguenti
funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre
informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle
Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanita':
a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di
ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la
riunione delle Parti;
b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma
di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalita' di
realizzazione.