(Traduzione-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                            Segretariato 
 
    1.  Il  Segretario  esecutivo  della  Commissione  economica  per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  svolgono  le  seguenti
funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo: 
      a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti; 
      b) trasmissione  alle  Parti  delle  relazioni  e  delle  altre
informazioni ricevute a norma del presente Protocollo; 
      c) qualsiasi altra funzione determinata  dalla  riunione  delle
Parti in funzione delle risorse disponibili. 
    2.  Il  Segretario  esecutivo  della  Commissione  economica  per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanita': 
      a)  definiscono  i  particolari  dei  rispettivi   accordi   di
ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano  la
riunione delle Parti; 
      b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma
di lavoro di cui all'articolo 16,  paragrafo  3  e  le  modalita'  di
realizzazione.