(Traduzione-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                       Modifica del Protocollo 
 
    1.  Qualsiasi  Parte  puo'  proporre   modifiche   del   presente
Protocollo. 
    2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono  valutate
nel corso di una delle riunioni delle Parti. 
    3. Il testo delle proposte di modifica  del  presente  Protocollo
deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette
a tutte le Parti almeno novanta  giorni  prima  della  riunione  alla
quale sara' presentato per l'adozione. 
    Ogni  modificazione   del   presente   Protocollo   e'   adottata
all'unanimita'  dei  rappresentanti  delle   Parti   convenuti   alla
riunione.  Il  Segretariato  comunica  le   modifiche   adottate   al
Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le
modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate,  il
novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso  il  Depositario,
degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste  Parti.
L'emendamento  entra  in  vigore,  per  tutte  le  altre  Parti,   il
novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il
proprio strumento di accettazione delle modifiche.