Art. 18.
Modifica del Protocollo
1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche del presente
Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate
nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo
deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette
a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla
quale sara' presentato per l'adozione.
Ogni modificazione del presente Protocollo e' adottata
all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti convenuti alla
riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al
Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le
modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il
novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario,
degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti.
L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il
novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il
proprio strumento di accettazione delle modifiche.