Art. 19.
Diritto di voto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo
voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale
esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con
un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono
Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il
diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri,
e viceversa.