Art. 2.
"
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo,
1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque»
designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana,
quali decesso, disabilita', malattie o disfunzioni causati,
direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da
modifiche della loro quantita' e qualita';
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o
che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere,
cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini
analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che
si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di
saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici
artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque
costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque
superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o piu'
Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso
delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare
l'estuario, il limite di queste acque e' una linea retta tracciata
attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa
marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie
connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali
significativi per la salute umana, quali decesso, disabilita',
malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella
giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o
indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della
loro quantita' e qualita' in una zona che rientra nella giurisdizione
di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali
effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;
7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi
grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque
transfrontaliere, causato da un'attivita' umana la cui origine fisica
e' situata interamente o in parte in una zona soggetta alla
giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce
sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra
Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente puo'
assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo,
per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il
paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure
interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche di un
pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni
socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il
trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di
escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati
attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo
nucleo domestico o una singola impresa;
9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei
domestici o imprese, e/o
b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie
di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche
la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il
riutilizzo delle acque reflue industriali,
che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa
privata o da una partnership dei due settori;
10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per
lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque
all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera
sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
12. l'espressione «autorita' pubblica» designa:
a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro
livello,
b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni
amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi
doveri, attivita' o servizi specifici nel settore dell'ambiente,
della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e
della fornitura idriche,
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita
di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il
controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione
economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte
contraente al presente Protocollo.
La presente definizione non include enti o istituzioni che
agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;
13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili
dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato;
14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri
e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa
l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi
dell'articolo 17 della stessa;
16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno
Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui
all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal
presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in
vigore;
17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo
istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.