(Traduzione-art. 2)
                               Art. 2. 
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                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Protocollo, 
    1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle  acque»
designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana,
quali  decesso,  disabilita',   malattie   o   disfunzioni   causati,
direttamente o indirettamente, dalla  condizione  delle  acque  o  da
modifiche della loro quantita' e qualita'; 
    2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua  utilizzata,  o
che  dovrebbe  poter  essere  utilizzata,  dalle  persone  per  bere,
cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale  o  per  fini
analoghi; 
    3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le  acque  che
si trovano al di sotto della superficie del  terreno  nella  zona  di
saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo; 
    4.  l'espressione  «acque  confinate»  designa  i  corpi   idrici
artificiali separati dalle acque dolci di superficie  o  dalle  acque
costiere, all'interno o all'esterno di un edificio; 
    5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le  acque
superficiali e sotterranee che segnano  i  confini  tra  due  o  piu'
Stati, li attraversano o sono situate su  questi  confini;  nel  caso
delle acque transfrontaliere che si gettano  in  mare  senza  formare
l'estuario, il limite di queste acque e' una  linea  retta  tracciata
attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello  della  bassa
marea sulle rive; 
    6.  l'espressione  «effetti  transfrontalieri   delle   patologie
connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali
significativi  per  la  salute  umana,  quali  decesso,  disabilita',
malattia  o  disfunzioni,  che  si  manifestano  in  una  zona  nella
giurisdizione di una delle Parti e che sono causati,  direttamente  o
indirettamente, dalla condizione delle acque  o  da  modifiche  della
loro quantita' e qualita' in una zona che rientra nella giurisdizione
di un'altra Parte  contraente,  a  prescindere  dal  fatto  che  tali
effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero; 
    7. l'espressione  «impatto  transfrontaliero»  designa  qualsiasi
grave effetto dannoso che un  cambiamento  dello  stato  delle  acque
transfrontaliere, causato da un'attivita' umana la cui origine fisica
e'  situata  interamente  o  in  parte  in  una  zona  soggetta  alla
giurisdizione di una  Parte  contraente  della  Convenzione,  produce
sull'ambiente di una zona soggetta  alla  giurisdizione  di  un'altra
Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente puo'
assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo,
per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima,  il
paesaggio  e  i  monumenti  storici  o   altre   costruzioni   oppure
interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche  di  un
pericolo   per   il   patrimonio   culturale   o   alle    condizioni
socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori; 
    8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il
trasporto, il  trattamento  e  lo  smaltimento  o  il  riutilizzo  di
escrementi umani o di acque reflue di origine  domestica,  effettuati
attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo
nucleo domestico o una singola impresa; 
    9. l'espressione «sistema di collettamento» designa: 
      a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari  nuclei
domestici o imprese, e/o 
      b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una  serie
di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche
la raccolta, il trasporto, il  trattamento  e  lo  smaltimento  o  il
riutilizzo delle acque reflue industriali, 
      che sia fornito da un ente del settore pubblico, da  un'impresa
privata o da una partnership dei due settori; 
    10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per
lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o  l'utilizzo  delle  acque
all'interno di una zona  di  territorio  o  di  una  falda  acquifera
sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati; 
    11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o  prassi  nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
    12. l'espressione «autorita' pubblica» designa: 
      a) l'esecutivo  a  livello  nazionale,  regionale  o  ad  altro
livello, 
      b)  le  persone  fisiche  o   giuridiche   svolgenti   funzioni
amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi  compresi
doveri, attivita' o  servizi  specifici  nel  settore  dell'ambiente,
della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e
della fornitura idriche, 
      c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita
di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il
controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b), 
      d) le istituzioni di  qualsiasi  organizzazione  d'integrazione
economica  regionale  menzionata  all'articolo  21  che   sia   Parte
contraente al presente Protocollo. 
    La presente  definizione  non  include  enti  o  istituzioni  che
agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative; 
    13. il termine  «locale»  designa  tutti  i  livelli  applicabili
dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato; 
    14. il termine «Convenzione»  designa  la  Convenzione  del  1992
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri
e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992; 
    15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa
l'organo  istituito   dalle   Parti   alla   Convenzione   ai   sensi
dell'articolo 17 della stessa; 
    16. il termine «Parte» designa, salvo  diversa  indicazione,  uno
Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale  di  cui
all'articolo  21  che  abbiano  convenuto  di  essere  vincolati  dal
presente Protocollo e per i quali il  Protocollo  medesimo  entra  in
vigore; 
    17. l'espressione  «riunione  delle  Parti»  designa  l'organismo
istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.