(Traduzione-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                   Composizione delle controversie 
 
    1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del  presente
Protocollo sorga una  controversia  fra  due  o  piu'  Parti,  queste
cercano di risolverla attraverso  negoziati  o  attraverso  qualsiasi
altro mezzo di composizione  delle  controversie  da  esse  giudicato
opportuno. 
    2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva
il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche'  in  ogni
momento successivo, puo' dichiarare per iscritto  al  Depositario  di
riconoscere come obbligatorio, qualora  una  controversia  non  possa
essere risolta a norma del paragrafo 1, uno  dei  seguenti  mezzi  di
composizione delle controversie rispetto alle Parti che  assumano  lo
stesso obbligo: 
      a) se le Parti  sono  anche  Parti  alla  Convenzione  e  hanno
riconosciuto come  obbligatorio  rispetto  alle  altre  Parti  uno  o
entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla
Convenzione,  la  composizione  delle  controversie  a  norma   delle
disposizioni  della  Convenzione  riguardanti  la   composizione   di
controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima; 
      b) in ogni altro caso, il deferimento della  controversia  alla
Corte internazionale di  giustizia,  salvo  che  le  Parti  accettino
l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.