Art. 20.
Composizione delle controversie
1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente
Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste
cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi
altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato
opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva
il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni
momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di
riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa
essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di
composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo
stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno
riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o
entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla
Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle
disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di
controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla
Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino
l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.