Art. 22.
Ratifica, accettazione, approvazione
o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni
d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le
organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga
Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri
ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti
dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono
Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi
Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti
all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso,
l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad
esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui
all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di
competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali
organizzazioni informano altresi' il Depositario in merito a
qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.