(Traduzione-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                Ratifica, accettazione, approvazione 
                             o adesione 
 
    1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione  o
approvazione  da   parte   degli   Stati   e   delle   organizzazioni
d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto. 
    2.  Al  presente  Protocollo  possono  aderire  gli  Stati  e  le
organizzazioni di cui all'articolo 21. 
    3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga
Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati  membri
ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti
dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati  dell'organizzazione  sono
Parti del presente Protocollo,  l'organizzazione  stessa  ed  i  suoi
Stati  membri  decidono  sulla  ripartizione  dei  compiti  attinenti
all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In  tal  caso,
l'organizzazione  e  gli  Stati  membri  non  sono   legittimati   ad
esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo. 
    4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione,  approvazione  o
adesione,  le  Organizzazioni   d'integrazione   economica   di   cui
all'articolo  21  devono  dichiarare  quale  sia  la  loro  sfera  di
competenza nelle materie disciplinate dal presente  Protocollo.  Tali
organizzazioni  informano  altresi'  il  Depositario  in   merito   a
qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza. 
    5.  Gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle  Nazioni
Unite.