(Traduzione-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Protocollo entra in vigore il  novantesimo  giorno
successivo al deposito  del  sedicesimo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione. 
    2.  Ai  fini  del  paragrafo  1,  lo  strumento   depositato   da
un'organizzazione  d'integrazione  economica  regionale   non   viene
computato  in  aggiunta  a  quelli  depositati  dagli  Stati   membri
dell'organizzazione stessa. 
    3. Per ogni Stato od organizzazione di cui  all'articolo  21  che
ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o  aderisca  allo
stesso  successivamente  al  deposito  del  sedicesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo  entra
in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui  lo  Stato
stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il  proprio  strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.