Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da
un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene
computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri
dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che
ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo
stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra
in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato
stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.